299 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; sentenza 30 luglio 2021; Pres. Maiello, Est. Giordano, P.M. Cimmino; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma c. Proc. Reg. Emilia-Romagna e F. G. + 1
Con la sentenza n. 299 del 2021, la Sezione si è soffermata sul rimedio dell’opposizione di terzo nel giudizio contabile.
Come ha ricordato il Collegio, la costruzione dell’art. 200 c.g.c. segue lo schema delineato dal codice del rito civile, che, all’art. 404, distingue l’opposizione di terzo c.d. ordinaria da quella c.d. revocatoria. Mentre la prima è esperibile da parte del terzo che lamenti un pregiudizio a suo carico per effetto di una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, la seconda è tesa a sterilizzare gli effetti di una sentenza che sia stata frutto del dolo o della collusione delle parti in danno dei loro creditori o aventi causa.
Quanto all’opposizione di terzo ordinaria, come ha precisato la Sezione, “terzo” è soltanto chi, non essendo stato parte del processo, vanti un diritto proprio (Cass. civ., Sez. II, 25 giugno 2012, n. 10590), autonomo (ossia non soggetto agli effetti di un procedimento giudiziale intentato da altri; Cass. civ., Sez. III, 8 marzo 1995, n. 2722) e incompatibile con l’accertamento contenuto nella pronuncia opposta.
La precisa, testuale, corrispondenza del dettato dell’art. 200 c.g.c. con quello dell’art. 404 c.p.c. indurrebbe a traslare al processo contabile i risultati ermeneutici raggiunti con riguardo al giudizio civile.
Gli attributi di “autonomia” e “incompatibilità” richiesti ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione di terzo civilistica non sarebbero ravvisabili in relazione alla posizione dell’Amministrazione danneggiata, che vanterebbe una pretesa risarcitoria coincidente con quella fatta valere dalla Procura contabile.
La p.a. non potrebbe dirsi terza rispetto all’azione proposta dal Procuratore regionale, sussistendo una unicità e identità di pretesa risarcitoria, la cui azionabilità si esaurirebbe con l’azione proposta per legge dal menzionato organo.
Del resto, al Pubblico Ministero contabile farebbe capo anche la tutela degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione danneggiata, “in una situazione del tutto peculiare, per cui il titolare del diritto (amministrazione danneggiata) è stato privato dal legislatore della competenza ad esercitare la corrispondente azione risarcitoria” (Sez. Riunite, n. 6/2003/QM).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
Tammaro MAIELLO Presidente
Antonio NENNA Consigliere
Andrea GIORDANO Referendario relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di riassunzione iscritto al n. 45692 proposto a istanza dell’Omissis, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Ziveri del Foro di Parma e Luca Cicognani del Foro di Bologna, nei confronti di:
– Omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Mendogni del Foro di Parma;
– Università degli Studi di Omissis, non costituita;
– Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale dell’Emilia-Romagna;
Visto il ricorso in riassunzione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Visto l’art. 85 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, le cui finalità e disciplina procedimentale sono confermate dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto del 4 novembre 2020 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale che ha disposto che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le udienze devono svolgersi da remoto, secondo le istruzioni fornite dal DGSIA della Corte dei conti con note dei giorni 17 aprile 2020 e 7 maggio 2020, utilizzando l’applicativo Teams della Microsoft;
Visto il decreto del 14 aprile 2021 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale che ha confermato detta disposizione anche con riferimento all’odierna udienza;
Uditi nella pubblica udienza del 14.7.2021 il relatore Ref. Andrea Giordano, l’Avv. Marcello Ziveri per l’opponente Omissis, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Daniela Cimmino, nonché l’Avv. Marcello Mendogni per Omissis.
FATTO
1. All’esito di precipui accertamenti condotti nei confronti del Prof. Omissis (allora medico dirigente presso l’Omissis), è emerso l’avvenuto svolgimento, da parte del sanitario, di attività extraprofessionale, in via abituale e continuativa, in assenza della prescritta preventiva autorizzazione dell’Azienda.
2. Pertanto, all’esito della fase preprocessuale, la Procura contabile ha citato in giudizio – con atti di citazione datati 23 marzo 2016 e 24 marzo 2016 – Omissis, chiedendone la condanna al risarcimento in favore dell’Università degli Studi di Omissis per il danno patrimoniale prospettato e quantificato, in via alternativa, nella misura di € 656.048,25 o di € 107.975,66 o comunque nel diverso ammontare ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dalla data di ciascun illecito pagamento e fino all’effettivo soddisfo, e con condanna dell’allora convenuto al pagamento integrale delle spese di giudizio.
3. Con la sentenza della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, 29 giugno 2017, n. 150, questa Sezione, accertata la responsabilità amministrativo-contabile di Omissis, lo ha condannato al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Omissis, della somma di € 259.926,00, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi, secondo gli indici FOI, a decorrere dalla data dell’introito di ogni singolo compenso sino alla data del deposito della medesima pronuncia nonché interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dalla stessa data di deposito sino al soddisfo.
4. L’attore pubblico ha interposto appello principale, facendo valere la “erroneità della sentenza in punto di decorrenza del termine di prescrizione e in merito all’interpretazione di occultamento doloso del danno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 e ss.mm.ii”; il prof. OMISSIS ha resistito con appello incidentale.
Con la sentenza della Corte dei conti, Sez. I App., 26 settembre 2018, n. 363, l’appello principale è stato accolto e il Collegio di secondo grado ha ordinato il rinvio degli atti al primo giudice, perché, in diversa composizione, decidesse il merito del giudizio.
5. Infine, con la sentenza della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, 21 ottobre 2019, n. 148 (confermata, all’esito del gravame interposto dal OMISSIS, con la sentenza della Corte dei conti, Sez. I App., 13 maggio 2021, n. 251), le conclusioni della Procura sono state accolte.
6. Nelle more del giudizio di appello, è stato depositato, in data 27 giugno 2018, ricorso in opposizione di terzo ex art. 200 c.g.c., con il quale l’Omissis ha impugnato la pronuncia n. 150/2017 di questa Sezione per i seguenti due ordini di motivi:
– in primo luogo, secondo l’Azienda, sarebbe risultato erroneo quel capo della decisione con il quale il Collegio aveva stabilito l’alternatività, e non la cumulabilità, tra le voci di danno patite dall’Università degli Studi di Omissis e dall’Azienda ospedaliero-universitaria;
– inoltre, in sede di quantificazione del danno “alternativo” di cui sopra, non sarebbe stato considerato il maggior importo comprensivo delle voci accessorie “indennità di esclusività”, “retribuzione di posizione” e “retribuzione di risultato” del trattamento economico percepito dal prof. OMISSIS nel periodo oggetto di contestazione, di cui al prospetto riepilogativo prot. ris. n. 2227 del 6 giugno 2018, redatto dal Dipartimento Interaziendale Servizio Risorse Umane e Formazione del Personale dell’Azienda.
Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo “in parziale revisione della sentenza n. 150/2017, pubb. Il 29/06/2017, pronunciata dalla Corte dei Conti sez. Giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, dichiarare tenuto e condannare il prof. Omissis […] al pagamento in favore di Omissis, del danno erariale derivante dal fatto dannoso contestato costituito dall’indebito incameramento da parte del convenuto, nel periodo dal 2007 al 2012, nella sua qualità di Professore universitario a tempo pieno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Omissis con incarico di Direttore di struttura complessa della 2^ Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica presso l’Azienda Ospedaliera della stessa città, dell’indennità di esclusività, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, oltre oneri, quantificati complessivamente [in] euro 286.175,27, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell’introito di ogni singolo compenso e gli interessi legali sulle somme rivalutate” (pagg. 15-16 del ricorso in opposizione di terzo).
7. Con la sentenza della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, 31 dicembre 2018, n. 293, questa Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto dall’Azienda ospedaliero-universitaria, non avendo la ricorrente depositato l’atto di impugnazione unitamente a rituale copia della sentenza, rilasciata dalla Segreteria della stessa Sezione, né la prova delle eseguite notificazioni e, comunque, non constando una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, per come prescritto dall’art. 200 c.g.c..
8. L’Azienda ha proposto appello, chiedendo l’annullamento della pronuncia n. 293/2018 e, in alternativa, la rimessione degli atti al primo giudice ai fini della definizione della controversia.
9. Con la sentenza della Corte dei conti, Sez. II App., 23 ottobre 2020, n. 243, il Collegio di seconde cure ha accolto il gravame, disponendo la rimessione della controversia a questa Sezione territoriale, affinché valutasse, nel merito, il ricorso in opposizione di terzo proposto dall’Azienda.
10. L’Azienda ha, quindi, proposto ricorso in riassunzione ex art. 199, c. 3, c.g.c., reiterando le conclusioni rassegnate nel ricorso originario.
11. La Procura contabile ha depositato comparsa ex art. 201, c. 8, c.g.c., con la quale ha eccepito l’inammissibilità del proposto ricorso in opposizione di terzo, risolvendosi l’impugnazione in “una iniziativa in palese contrasto con il sistema della responsabilità amministrativa apprestato dall’ordinamento a tutela delle ragioni dell’erario e della posizione del presunto responsabile, nel delicato equilibrio delineato dal legislatore nel codice della giustizia contabile tra interesse pubblico alla riparazione del pregiudizio erariale e garanzie difensive” (pag. 3 della comparsa).
12. Si è, altresì, costituito in giudizio Omissis, con il patrocinio dell’Avv. Marcello Mendogni, eccependo l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità, la nullità e, comunque, l’infondatezza del ricorso in opposizione proposto dall’Azienda ospedaliero-universitaria.
In particolare, ha precisato che l’eccezione di inammissibilità si fonderebbe sul difetto di legittimazione e interesse di parte ricorrente, non potendosi proporre opposizione di terzo per contestare la domanda, così come originariamente formulata dall’organo requirente, non essendo ammessa l’impugnazione in esame al di là dei limiti imposti dall’art. 85 c.g.c. e comunque non essendo l’Azienda “terza” nel processo contabile.
Ha, quindi, dedotto un ulteriore motivo di inammissibilità alle pagg. 10-11 della memoria, con particolare riguardo al mancato deposito del ricorso in opposizione nel termine di trenta giorni dall’ultima notificazione.
Infine, ha evidenziato che l’indennità di esclusività, la retribuzione di posizione e quella di risultato non integrerebbero danni erariali e che, in ogni caso, difetterebbe ogni contestazione in ordine al compiuto adempimento, da parte del OMISSIS, dei propri obblighi di servizio.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione.
13. All’udienza pubblica, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
DIRITTO
14. La domanda attorea deve essere respinta in quanto inammissibile.
14.1. Come si è anticipato, con la sentenza della Corte dei conti, Sez. II App., 23 ottobre 2020, n. 243, il Collegio di secondo grado ha accolto il gravame proposto dall’odierna opponente, che aveva impugnato la pronuncia n. 293/2018 di questa Sezione giurisdizionale.
In particolare, secondo la pronuncia emessa dalla Sezione di Appello, la citata sentenza n. 293/2018 sarebbe erronea sia nella parte in cui ha rilevato l’omesso deposito, da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria, della sentenza opposta e della prova delle intervenute notifiche, sia in quella in cui ha statuito in ordine al difetto del presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia.
Quanto alla prima questione, il Collegio di seconde cure ha rilevato che “il mancato deposito della sentenza non costituisce affatto motivo di nullità del ricorso in opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 180 c.g.c., anche nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso per opposizione di terzo, per la semplice ragione che tale ultima disposizione è stata dettata in relazione all’appello, e non è compatibile con la struttura dell’impugnazione de qua. […] il ricorso che introduce l’opposizione di terzo deve essere dapprima depositato e, solo a seguito dell’emanazione del d.f.u. da parte del Presidente della Sezione e dell’avvenuta comunicazione dello stesso dalla Segreteria, scatta l’onere di provvedere alla notifica di entrambi gli atti, ai destinatari del mezzo di impugnazione, stando alla previsione di cui all’art. 201 c.g.c. […] nessuna decadenza può essere comminata nell’ipotesi in cui l’opponente non versi, unitamente al ricorso, la copia della sentenza impugnata, in quanto l’art. 201 c.g.c. non lo prevede espressamente” (pagg. 7-9 della sentenza n. 243/2020).
Con riguardo alla seconda questione processuale, la Sezione di Appello ha statuito che “il capo di sentenza relativo alla domanda risarcitoria connessa all’indebita percezione dell’indennità di esclusività – posta in via alternativa nel giudizio conclusosi con la sentenza opposta e oggetto dell’odierno giudizio – non è mai stato impugnato, né il vincolo di alternatività è stato posto in discussione (e non avrebbe potuto esserlo, considerato che nessuna delle parti del giudizio di responsabilità era risultata soccombente in parte qua), in sede di gravame (proposto in via principale del Procuratore regionale in punto di prescrizione, e in [via] incidentale dal Omissis, per il merito), poi esitato nella sentenza n. 148/2019 della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello. La mancata impugnazione in appello ha, di conseguenza, determinato il passaggio in giudicato del relativo capo di sentenza” (pag. 10 della sentenza n. 243/2020).
Le descritte statuizioni hanno dato luogo all’accoglimento del gravame, con rimessione al primo giudice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 199, c. 2, c.g.c. (“L’appello merita, conclusivamente, accoglimento e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., avendo il giudice di primo grado deciso soltanto sulla questione pregiudiziale, la causa deve essere rimessa al primo grado per la decisione del giudizio nel merito e per le spese di questo grado” – così, la pag. 10 della pronuncia n. 243/2020).
Tutto ciò premesso, la tempestiva riassunzione della causa impone la prosecuzione del giudizio sul merito, in armonia con il dettato del secondo comma dell’art. 199 c.g.c.
Se non è, dunque, consentito rimettere in discussione i profili decisi in secondo grado (che sarebbero astrattamente contestabili con il solo mezzo del ricorso per cassazione, nondimeno proponibile “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione” – art. 207 c.g.c.), è necessario trattare le questioni, inerenti al merito e a quest’ultimo prodromiche, che non siano state lambite dal decisum della Sezione di Appello.
14.2. In taleottica, non può avere pregio l’eccezione di inammissibilità articolata alle pagg. 10-11 della comparsa del Prof. OMISSIS, siccome volta a nuovamente sottoporre all’attenzione del Collegio la questione attinente al quomodo della proposizione dell’opposizione di terzo e agli adempimenti alla stessa correlati; questione devoluta, con il primo motivo dell’appello dell’Azienda, alla cognizione della Sezione di Appello, le cui statuizioni non sono certo contestabili in questa sede.
Diversamente deve dirsi in relazione alle ulteriori eccezioni di inammissibilità contenute nelle comparse del OMISSIS e della Procura contabile, che, lungi dal riproporre questioni decise dal Collegio di secondo grado, veicolano profili su cui questa Sezione è tenuta a pronunciarsi in via prioritaria (e, per come si vedrà, assorbente).
14.3. La disamina delle suddette eccezioni – che si prestano alla trattazione congiunta – postula una doverosa premessa sul rimedio dell’opposizione di terzo, che trova specifica disciplina nell’art. 200 c.g.c., secondo cui – come è noto – “1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.”.
La costruzione della norma segue lo schema delineato dal codice del rito civile, che, all’art. 404, distingue l’opposizione di terzo c.d. ordinaria da quella c.d. revocatoria.
Mentre la prima è esperibile da parte del terzo che lamenti un pregiudizio a suo carico per effetto di una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (così, Sez. Sicilia, n. 803/2014), la seconda è tesa a sterilizzare gli effetti di una sentenza che sia stata frutto del dolo o della collusione delle parti in danno dei loro creditori o aventi causa.
L’azione proposta dall’Azienda evidentemente rientra nel paradigma dell’opposizione di terzo ordinaria, essendosi l’opponente qualificato “terzo” e avendo lo stesso invocato un asserito pregiudizio ai propri diritti.
14.4. La decisione nel merito impone, dunque, di stabilire se l’opponente possa dirsi legittimato all’attivazione del rimedio in quanto “terzo” che abbia subito un pregiudizio di fatto, il c.d. danno da esecuzione scaturito da una sentenza pronunciata inter alios.
Noto è il dibattito della processualcivilistica sulla latitudine della nozione di “terzo”.
Anche se la questione non è stata sempre risolta in modo univoco, “terzo” è soltanto chi, non essendo stato parte del processo, vanti un diritto proprio (Cass. civ., Sez. II, 25 giugno 2012, n. 10590), autonomo (ossia non soggetto agli effetti di un procedimento giudiziale intentato da altri; Cass. civ., Sez. III, 8 marzo 1995, n. 2722) e incompatibile con l’accertamento contenuto nella pronuncia opposta.
La precisa, testuale, corrispondenza del dettato dell’art. 200 c.g.c. con quello dell’art. 404 c.p.c. induce a traslare al processo contabile i risultati ermeneutici raggiunti con riguardo al giudizio civile.
Gli attributi di “autonomia” e “incompatibilità” richiesti ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione di terzo civilistica non sono ravvisabili in relazione alla posizione dell’Amministrazione danneggiata, che vanta una pretesa risarcitoria coincidente con quella fatta valere dalla Procura contabile.
Invero, come da conforme e univoca giurisprudenza, questa questa Corte ha statuito che “nel processo per responsabilità, l’amministrazione danneggiata non si configura come terzo rispetto all’azione proposta dal procuratore regionale, sussistendo una unicità ed identità di pretesa risarcitoria, la cui azionabilità si esaurisce con l’azione proposta per legge dal menzionato organo” (Sez. II App., n. 87/A/2000; adde Sez. Campania, n. 63/2016).
Del resto, come hanno affermato le stesse Sezioni Riunite, al Pubblico Ministero contabile fa capo anche la tutela degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione danneggiata, “in una situazione del tutto peculiare, per cui il titolare del diritto (amministrazione danneggiata) è stato privato dal legislatore della competenza ad esercitare la corrispondente azione risarcitoria” (Sez. Riunite, n. 6/2003/QM).
Quanto detto è stato, di recente, evidenziato anche in relazione a un’eccezione di inammissibilità analoga a quella formulata nel presente giudizio: “[…] l’ordinamento attribuisce al Procuratore erariale una legittimazione processuale, di diritto, all’esclusiva tutela delle ragioni delle pubbliche amministrazioni nei giudizi innanzi al Giudice della responsabilità. Promuovendo l’azione di responsabilità amministrativa […], il Pubblico Ministero, seppur nell’ambito della potestà pubblica esercitata “nell’interesse dello stato comunità, alla soddisfazione dei cui bisogni è destinato il patrimonio pubblico” (SS.RR., sent. n. 1/2005/QM), ha agito in giudizio per tutelare la sfera patrimoniale delle Amministrazioni danneggiate […] in favore delle quali ha chiesto il risarcimento del danno” (Sez. Campania, n. 157/2019).
14.5. Le peculiarità del sistema processuale contabile impongono, altresì, un ulteriore ordine di considerazioni.
L’opposizione di terzo ordinaria, la cui codificazione è il frutto tangibile del canone di effettività della tutela (cosa riconosciuta, in relazione al processo amministrativo, sin dalla sentenza della Corte Costituzionale, 17 maggio 1995, n. 177), non può non essere inquadrata nel complessivo sistema della responsabilità amministrativo-contabile, che attribuisce alla Procura un diritto esclusivo all’azione, da esercitarsi, a tutela di un interesse generale dell’ordinamento (Sez. Riunite, n. 6/2003/QM), all’esito di un’articolata fase preprocessuale a presidio del presunto responsabile.
Consentire all’Amministrazione – che vanta aliunde strumenti a garanzia della posizione che le è propria (prima fra tutti, l’azione risarcitoria civilistica, esperibile nel rispetto del termine della prescrizione ordinaria) – di veicolare, con un’opposizione di terzo, poste risarcitorie non contestate dalla Procura contabile (o contestate diversamente da come la p.a. avrebbe voluto si contestassero) significa sovrapporre autonome iniziative processuali al binario delineato dagli articoli 51 e seguenti del codice di giustizia contabile.
14.6. Nel caso di specie, come si è anticipato, la Procura aveva chiesto, con due distinti atti di citazione, l’accertamento della responsabilità amministrativa del OMISSIS in relazione al danno erariale di € 656.048,25, contestato a titolo di compensi indebitamente percepiti per attività libero-professionale non autorizzata, e – in via alternativa – a quello di € 107.975,66, contestato a titolo di indebita percezione dell’indennità di esclusività con riferimento alle annualità 2007-2012.
Con la sentenza n. 150/2017 di questa Sezione, oggi opposta dall’Azienda, la domanda attorea è stata accolta nei limiti dei compensi indebitamente percepiti dal docente, con conseguente preclusione della valutazione della fattispecie di danno prospettata in via alternativa dall’organo requirente (pag. 48 della pronuncia: “L’accertata responsabilità erariale dell’odierno convenuto […] preclude qualsivoglia esame e valutazione della fattispecie di danno ipotizzata non in via cumulativa ma alternativa dalla Procura attrice, concernente l’indebita percezione, da parte del convenuto medesimo, dell’indennità di esclusività per l’attività assistenziale svolta nell’ambito della Omissis”).
Con il ricorso in opposizione, l’Azienda ha chiesto che “in parziale revisione della sentenza n. 150/2017, pubb. Il 29/06/2017, pronunciata dalla Corte dei Conti sez. Giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna”,il docente venisse condannato “al pagamento in favore di Omissis, del danno erariale derivante dal fatto dannoso contestato costituito dall’indebito incameramento da parte del convenuto, nel periodo dal 2007 al 2012, nella sua qualità di Professore universitario a tempo pieno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Omissis con incarico di Direttore di struttura complessa della 2^ Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica presso l’Azienda Ospedaliera della stessa città, dell’indennità di esclusività, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato” (pagg. 15-16 del ricorso in opposizione, nonché pagg. 10-11 del ricorso in riassunzione).
Dunque, oltre ad aver contestato l’erroneità della sentenza e lo stesso atteggiarsi dell’azione erariale, l’Azienda ha invocato, innanzi a questa Corte, poste di danno non contestate dal p.m. contabile, si ribadisce, unico ed esclusivo soggetto legittimato all’esercizio dell’azione erariale.
Ammettere che l’Amministrazione danneggiata sovrapponga la propria iniziativa processuale a quella dell’organo requirente, istituzionalmente preposto alla salvaguardia dell’interesse erariale attraverso l’esercizio dell’azione contabile, significherebbe legittimare l’ingresso di petita altri e distinti da quelli contestati dal p.m. al di fuori dell’ordinario iter delineato dal codice di giustizia contabile, così incidendo sul delicato equilibrio – sotteso all’architettura di quest’ultimo – tra le esigenze di accertamento del danno erariale e le garanzie di difesa del presunto responsabile (in questo senso, già la “Relazione illustrativa al decreto legislativo recante codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”).
15. Dato l’art. 101 c.g.c., il carattere prioritario delle disaminate questioni giustifica l’assorbimento degli ulteriori profili sottoposti all’attenzione del Collegio.
16. Ai sensi dell’art. 31, c. 3, c.g.c., l’avvenuta statuizione su profili processuali, pur ridondanti nel merito della controversia, e, comunque, l’assoluta novità delle questioni controverse – specie in relazione all’assetto conseguente al codice di giustizia contabile – danno luogo all’integrale compensazione delle spese.
Gli stessi profili di novità legittimano, altresì, la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando,
RESPINGE
la domanda attorea in quanto inammissibile
DISPONE
la compensazione delle spese del giudizio di appello e del presente grado.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 14.7.2021.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea GIORDANO Tammaro MAIELLO