“Tutti gli animali sono uguali; alcuni sono più uguali degli altri”
Animal Farm, G.ORWELL
IL NON CONDIVISIBILE SELFRESTRAINT DEL PRESIDENTE SUL CSM
Commento alla Nota quirinalizia 28 maggio 2020
di Jacopo Severo Bartolomei, Avvocato cassazionista, Cultore di diritto costituzionale
A distanza di considerevole arco di tempo dalla deflagrazione, coinvolgente i massimi rappresentanti dell’associazionismo della magistratura ordinaria e figure istituzionali di primo piano, “il caso Palamara” – per come lo si è identificato dal nome del principale protagonista, già più giovane Presidente ANM – resta ben lungi dall’aver assunto contorni definitivi e confini netti, anche a causa della malcelata ritrosia se non inammissibile reticenza dei principali mezzi di informazione – tra cui in primis i canali del servizio pubblico televisivo e radiofonico – ad affrontare compiutamente la problematica ed a sviscerarne possibili ricadute ed attuali conseguenze per il prosieguo della vita istituzionale del Bel Paese.
Si tratta a ben vedere di una crisi ordinamentale di vasta portata e di eco progressiva, non dissimile ad altre (es alcuni, il Sindaco De Magistris ex PM, l’hanno paragonata a quella della loggia massonica segreta P2), che hanno segnato in profondità la vita della Repubblica, cambiandone irreversibilmente i connotati. In tale contesto da giovedì 28 maggio u.s. si registra – ad un anno esatto dal primo ammonimento – il secondo intervento ufficiale del Quirinale, affidato a nota diffusa dall’ufficio stampa. Sin dagli esordi nel maggio 2019, il caso Palamara, che – secondo locuzione di L.Sciascia a proposito di tragica fine di Aldo Moro – si presenta con fisionomia di un veritable affaire, destinato ad assumere implicazioni rilevanti e imprevedibili ricadute “a cascata”, non ancora immaginabili agli occhi di chi ne registrò il debutto sul palcoscenico del “circo mediatico – giudiziario” domestico (cfr. l’impareggiabile analisi della giustizia-spettacolo, condotta da Daniel Soulez Lariviere, cui si è ispirato negli anni di Tangentopoli il saggio di Arturo Diaconale “Tecnica postmoderna del colpo di stato” – rispettivamente Parigi 1992-Milano 1994). Tali implicazioni dapprima minimizzate e lasciate sopite, si son amplificate in maniera progressiva e irreversibile – a mo’ di onde propalatesi centrifugamente da sasso gettato in limaccioso stagno – non solo sugli assetti interni della magistratura associata e sull’articolazione correntizia nel CSM, ma financo sulle modalità di svolgimento dell’azione giudiziaria in generale e quella disciplinare in particolare, tanto da attenzionare il mondo parlamentare con la richiesta dell’istituzione di una commissione d’inchiesta (cfr. tempestiva proposta del sen.M. Gasparri). Infatti tale affaire ha indotto in rapida successione alle dimissioni ben 4 componenti elettivi togati, tutti appartenenti a corrente di Unicost (quella di Palamara), e addirittura di uno dei tre membri di diritto, l’allora Procuratore generale presso la Cassazione dr. Riccardo Fuzio – proprio il soggetto titolato a promuovere l’azione disciplinare, in qualità di rappresentante dell’accusa, presso la sezione disciplinare del Consiglio medesimo – cosi comportando uno stravolgimento degli equilibri di rappresentanza e rappresentatività delle componenti dell’organo di autogoverno (eletto col sistema proporzionale), in pratica impattando su quelle cd. correnti, che da decenni contribuiscono alla dequotazione del CSM in “Parlamentino dei giudici”, con innegabile spiccata politicizzazione di ogni sua attività.
Ebbene il Capo dello Stato, che è ad ogni effetto il Presidente del CSM, a termini del collegato disposto degli artt.87, comma quinto, 104 cpv. Cost., è tornato a far sentire la sua opinione, questa volta non con voce indignata nella seduta del Plenum del CSM in cui venne accolto dall’ avv. David Ermini (altro Vicepres.te nominato dietro designazione renziana) – bensì affidando la ferma riprovazione, già manifestata lo scorso anno nella sede istituzionale propria, ed aggiungendovi alcune considerazioni ancillari. Detta nota a firma del Presidente Sergio Mattarella – già professore di diritto parlamentare, ed autorevole Giudice della Consulta, nonchè in precedenza più volte Ministro della Repubblica dal 1987 e Vicepresidente Consiglio dei Ministri da ottobre 1998 a dicembre 99 – si struttura logicamente in due parti distinte, quella preambolare, in cui si richiamano e ribadiscono le considerazioni in precedenza svolte l’anno scorso, e quella – a carattere sol all’apparenza più dimesso, quasi scontato – contenente delle innovative notazioni, non già sul fenomeno ampiamente stigmatizzato del malcostume emerso dall’inchiesta condotta dalla Procura di Perugia, bensì sul ruolo e sui poteri il cui esercizio può spettare al Capo dello Stato nei confronti del CSM in tali frangenti, individuandone la natura e circoscrivendone rigorosamente i limiti posti dall’ordinamento. Siffatte considerazioni sono apparse improntate a tenore didascalico-pedagogico e, secondo quanto osservato da alcuni accreditati quirinalisti, sempre attenti a cogliere le nuances di allocuzioni ed esternazioni presidenziali, trasudavano una certa qual “seccatura” nel dover ripetere concetti già espressi. nella parte dedicata a ruolo e compito del Presidente della Repubblica, secondo Costituzione e leggi vigenti (in quanto l’auspicata riforma del CSM, non confinata al sistema elettorale è restata sinora lettera morta), traspare un messaggio-rimbrotto e/o un messaggio-lezione, in relazione all’organo di rilievo costituzionale di autogoverno della magistratura ordinaria , con precipuo riferimento all’ipotesi di scioglimento anticipato del CSM – rispetto a durata ordinaria quadriennale della componente elettiva, togata e laica. Per provare a sviluppare qualche considerazione critica, preme accennare brevemente allo stile dell’attuale XII° presidente della Repubblica, che già nel discorso d’insediamento del 31.01.2015 dopo aver prestato giuramento di fedeltà-osservanza alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune ex art. 91 Cost, volle richiamare al rispetto rigoroso del ruolo assegnato al capo dello Stato nella forma di governo parlamentare, intendendo con ciò – pur conscio delle evoluzioni dei tempi – segnare una netta demarcazione, all’insegna della discontinuità, rispetto ad esperienze e prassi presidenziali più invasive, come per i predecessori Oscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano (presidente che nell’esercizio del potere cruciale di nomina del Premier aveva fatto ipotizzare la necessita di una doppia fiducia, delle camere e del colle, e indotto a parlare di Governo del presidente).
Pertanto la nota del Presidente Mattarella – il cui contenuto il Capo dello Stato ha di certo concordato con gli esperti giuridici del Quirinale, magistrati ordinari distaccati dal ruolo di appartenenza su richiesta e previa autorizzazione del CSM – si inspira a questa linea di tendenziale selfrestraint dei poteri presidenziali; linea di autolimitazione da non equivocare con remissività istituzionale o peggio abdicazione dagli stessi, bensì rigorosa delimitazione del campo d’intervento alla stregua di perimetrazione costituzionale, affinchè allorquando esercitati i poteri presidenziali, sfuggendo a possibile rilievo di esorbitanza o di non stretta inerenza (cd. enlargement), possano risultare maggiormente vigorosi ed efficaci, nella prospettiva di salvaguardia dell’autorevolezza di ogni intervento presidenziale. In questa prospettiva Mattarella è artefice di una interpretazione del suo ruolo, all’insegna del “Ritorno allo Statuto”, con ciò intendendosi l’attenzione a rinvigorire la fedeltà al dettato costituzionale repubblicano, ad autolimitarsi per essere maggiormente incisivo.
Il Presidente non si è mai sottratto, né ha mai solitamente tardato, dall’intervenire nei campi di sua competenza, ma il suo stile si vuole asciutto e coerente, senza slabbrature istituzionali; la pur sinottica nota in esame non può esser svilita ad incidentale occasionale di rimbrotto o mera ricapitolazione per relationem di concetti già espressi, ma deve riconoscersi la sottesa dignità di “lectio magistralis” sul proprio ruolo nei confronti del CSM, e precipuamente sui poteri presidenziali a disposizione per l’indirizzo dell’operato in tempo di crisi. Ove si rifletta che la nota, costituente in ordine cronologico il secondo intervento su medesimo tema, si è situata con un certo qual proverbiale distacco temporale (circa una settimana circa), rispetto ad accorati appelli e pressanti sollecitazioni, rivoltigli, non solo da primari esponenti politici dell’opposizione (ad es. la telefonata al Colle del Sen. M. Salvini, citato a giudizio per l’operato da ministro, all’udienza preliminare innanzi al GIP di Catania fissata il 4 luglio, dopo la concessa autorizzazione senatoriale, che gli ha espresso il timore che non gli fosse assicurato, dati i precedenti, un processo equo), bensì anche da un variegato settore di società civile, composto da testate giornalistiche (in primis “Libero” di Feltri; “La Verità” del direttore M.. Belpietro, il quale ha pubblicato integralmente i verbali di intercettazione), conduttori radiofonici, opinion maker, magistrati non tesserati o schierati, etc., la circostanza depone nel senso che il promemoria sia stata frutto di meditato opinamento, ausiliato dai noti esperti giuridici
L’ottimo Corsera riportandone il contenuto, precisa che il Presidente “dopo aver recuperato le dure parole già usate circa il mercato delle toghe…..grave sconcerto e riprovazione per la degenerazione del sistema correntizio nonché per l’inammissibile commistione tra politici e magistrati, costituente un costume inaccettabile capace di intaccare prestigio e credibilità dell’ordine giudiziario”, si è determinato alla diramazione per “rompere l’asfissiante assedio politico e mediatico” (art. a firma M. Breda, pag.10, 30.5.20); ed aggiunge che dal tenore seccato, traspare un vago sapore polemico, come se il Capo dello Stato rampognasse l’uditorio, per un peccato di distrazione: “ma come non ve lo avevo già detto l’anno scorso? Che c’è di nuovo da scoprire? Non era stato forse esauriente il chiarimento del mio pensiero l’anno scorso? Non fatevi condizionare da chi chiede lo scioglimento anticipato dal CSM o adozione misure sanzionatarie straordinarie, adeguate a grave situazioni, entrambi esulanti dalle mie competenze”.
Singolarmente, il cronista del Corsera dimentica che “assillante ed assordante”, non è stato tanto l’assedio politico-mediatico, ma il silenzio sul punto dei principali mezzi di informazione – l’autorevole testata cui collabora in primis e altra “stampa di regime” – e d’altronde, egli, convinto delle asserzioni del quirinale tanto che non avverte bisogno nemmeno di illustrarle, si presta nell’occasione a fare da “grillo parlante”, ventriloquo dell’interpretazione autentica rilasciata dal Quirinale.
Non si pone il problema centrale, qui affrontato seppur in via embrionale, se la nota, correttamente o meno, finisca direttamente col propugnare in relazione all’assoluta specificità dell’affaire Palamara & Co., una lettura irrituale di eccessivo selfrestraint dei poteri presidenziali.
Qualcuno dimentica o finge di dimenticare infatti, che dal maggio 2019, sono emerse significative rilevantissime novità nell’affaire Palamara, non solo e non tanto per qualità, quantità, pervasività dei comportamenti scorretti e disciplinarmente illeciti – riguardanti non questo o quel magistrato o corrente, ma pressochè la quasi totalità della magistratura aspirante ad incarichi direttivi, in specie presso le principali Procure, in un quadro desolante di traffico sistematico di influenze di vario genere, seppur forse non penalmente illecite, bensì soprattutto in relazione all’accadimento di inaudita gravità istituzionale, che ha visto coinvolto in prima persona, anzi in veste di promotore della disfunzione e torsione istituzionale al massimo livello dell’organo, lo stesso exVicepresidente CSM avv. Giovanni Legnini da Chieti.
Al riguardo giovi ricordare che persino la giunta esecutiva ANM, che un anno or sono aveva avallato la tesi delle poche mele marce, presenti in corrente Unicost, ha dovuto prender atto seppur tardivamente dello tsunami che ha investito tutta la magistratura associata MI, MD, Area inclusa (salvo neocomponente di “Autonomia e indipendenza”, facente capo al dr. P Davigo), ed ha rassegnato le dimissionaria, con Presidente Poniz confinatosi nel limbo per non aver assecondato la richiesta di elezioni di rinnovamento anticipate.
Lo scandalo emerso deve additarsi come affaire Palamara & Co. , in quanto voler addossare tutte le responsabilità all’unico protagonista principale, capro espiatorio da immolare per tutti, sarebbe riduttivo, fuorviante e pernicioso, avallando quella tentazione di ….autoriforma del CSM. E sì vero che Palamara, ex presidente ANM e leader indiscusso di UNICOST, ha avuto disvelato pienamente ora il suo ruolo di infaticabile tessitore ovvero di “grande burattinaio” all’interno CSM, ma voler silenziare il complessivo affaire col procedimento disciplinare sfociato nella sua sospensione da funzioni e stipendio (delibera del Plenum confermata di recente da SS.UU. Cassazione) non rende giustizia a nessuno, ed in primis ai tanti magistrati, non appartenenti a correnti e perlopiù dediti ad attività giurisdizionali in posti non direttivi, che sono rimasti sconcertati e attoniti dallo scenario emerso, non solo in relazione a nomine e avanzamenti di carriera; magistrati basiti al pari del comune cittadino ignaro utente del (dis)servizio giustizia, ed in genere di tutti gli operatori del mondo del diritto.
I fatti emergenti con inequivocabile nitore dalle intercettazioni perugine sono stranoti: la sera stessa del 24.8.19, in cui apprende dell’avvenuta iscrizione nel registro ndr del Ministro degli Interni Salvini per il caso della nave Diciotti, da parte del PM di Agrigento dr. Patronaggio, il Vicepresidente Legnini – la figura istituzionalmente chiamata a rappresentare, in quotidiano svolgimento funzioni, il Capo dello Stato al vertice del CSM, sorta di suo alter ego istituzionale– telefona di propria iniziativa al dr. Palamara, consigliere togato in carica, affinchè si attivi senza indugio, onde coordinare con altri membri del CSM – e il solerte Luca P. ne riuscirà a trovare seduta stante 4 firmatari – l’iniziativa di nota rivolta al medesimo Vicepresidente Legnini, affinchè la ponga immediatamente all’ordine del giorno del Plenum, onde pervenire all’apertura subitanea di pratica a tutela del dr. Patronaggio, fatto segno di attacchi “strumentali” per il suo doveroso esercizio della sua funzione investigativa. In pratica il Vicepresidente si è autoprocurato la sollecitazione, incitando il sempre fattivo Palamara ad interessarsene e a farne interessare senza indugio altri componenti togati; Il Vicepresidente avrà pensato di non poter disporre di altro migliore catalizzatore del dr. Palamara, al quale , riconosciuto dominus di nomine, assegnazioni incarichi direttivi, trasferimenti per incompatibilità ambientale, avanzamenti di carriere e financo azioni disciplinari, di certo non sarebbe sfuggita la ghiotta occasione di attivare la pratica a tutela, tantochè appena ricevutala, il Legnini ci tiene a far sapere pubblicamente, in sua veste istituzionale di garante superpartes, di condividerla in toto (cfr. M. Belpietro La Verità 28.5,20, pag. 5). Grottesco se non allucinante è l’ultimo passaggio in cui il promotore dr. Palamara, colloquiando col PM di Viterbo dr. P. Auriemma obiettante che Salvini “vedersi indagato per i migranti siamo indifendibili”, spudoratamente replica “hai ragione, ma ora bisogna attaccarlo”!
Questi sono fatti sopravvenuti, quantomeno a livello di conoscenza da parte dell’opinione pubblica, rispetto al maggio 2029, fatti di inaudita gravità istituzionali, comprovanti non singole devianze ma disfunzionamenti endemici e sinanco condotte eversive, su cui il Quirinale ha il dovere di prender posizione e non può trincerarsi asserendo che siano tutti fatti noti, risalenti alla scorsa consiliatura, intendendo dire già superati, come una pratica burocratica da archiviare; D’altronde ove si volesse postulare la tempestiva conoscenza, ai tempi della commissione e non del loro disvelamento, delle condotte tenute dal Vicepresidente Legnini nell’agosto 2018, ancora più grave sarebbe l’ipotesi che qualcuno le abbia tacitamente avallate o non ritenute foriere di alcun tipo di responsabilità.
Infatti con algido nitore il Presidente Mattarella ha ricordato che “non può sciogliere il CSM in base a una propria valutazione discrezionale” , e che il CSM dura in carica quattro anni dall’elezione e “può essere sciolto in anticipo soltanto in presenza di una oggettiva impossibilità di funzionamento”.
Procedendo con ordine, la nota si esime dall’accennare, nemmeno con indiretto accenno, su operato del Vicepresidente Legnini (che al pari del suo successore avv. D. Ermini, soggetto dei dintorni del giglio magico, deve la designazione ad indicazione del PD renziano) – Suo vice ed alterego istituzionale! Sergio Mattarella da Uomo delle Istituzioni, non può aver dimenticato che il Presidente Francesco Cossiga, anche lui da giovane docente di diritto costituzionale, inviò delle camionette di carabinieri nelle adiacenze di palazzo dei marescialli, quando un recalcitrante G. Galloni Vicepresidente in carica nel 1985, non voleva attenersi alle sue indicazioni circa la fissazione dei punti da trattarsi con priorità all’odg. Gli allora membri del CSM, sponsorizzati da ala cattocomunista della sinistra democristiana, pretendevano di comandare come terza camera dello Stato, in spregio alla costituzione, e volevano colpire il Presidente del Consiglio del momento a loro inviso, in quanto polemico sulla gestione delle inchieste conseguenti all’assassinio del giornalista Walter Tobagi rivendicato dalle Brigate rosse, con ramificazioni nei salotti radical chic della sinistra milanese. Cossiga, che di certo nessuno poteva tacciare di essere filocraxiano ed anzi era in diatriba con gli interlocutori del leader socialista nel partito di sua appartenenza (Anfreotti e Forlani) non lo consenti, finendo per additare il CSM come potere insurrezionale “ultroneo” rispetto al riparto delle competenze previsto in costituzione, e quindi potenzialmente in grado di rappresentare un “nucleo eversivo” dell’assetto ordinamentale dei poteri dello stato.
Tale uso ultroneo del CSM secondo Cossiga era estremamente pericoloso, in quanto finiva per eludere e sovvertire la previsione della magistratura in ordine giudiziario e potere diffuso sancito dalla carta costituzionale non come privilegio degli operatori togati, ma a garanzia de; oggi al malgoverno delle funzioni proprie, il CSM ha dato in oiù occasioni prova lampante di aver tentato di esercitare condizionamenti di natura poltica sull’esecutivo e sul allora Ministro degli Interni.
Quel Matteo Salvini appartenente allo schieramento politico di centrodestram contrapposto ed alternativo al partito PD, dalle cui fila proveniva avv. Legnini e che ivi si accingeva prontamente a rientrare, nella circostanza più che con l’autorevolezza di uomo istituzionale, indossando la casacca di funzionario di partito, per di più strumentalizzando il suo ruolo per indurre i consiglieri a fare quanto da lui divisato. L’autonomia e indipendenza per la rettitudine della funzione sovrana esercitata “in nome del popolo italiano” nulla centra con questo maneggio di palazzo, e l’apertura di prativa a tutela è stata solo il pretesto dell’avvio di una scorretta campagna politico. L’organo non era più di autogoverno della magistratura, ma di tentato condizionamento dell’indirizzo politico in tema di migranti espresso dal governo legittimo del paese. Quindi la disamina preventiva e la delibazione dei punti all’odg del plenum del Consiglio rientrano nelle prerogative presidenziali, non come adempimento formale ma per rispetto della preminenza delle funzione presidenziale; di certo durante la precedente consiliatura 2014.2018 non si ha notizia che l’esercizio di tale potere abbia dato luogo a problemi di sorta, in quanto Mattarella non ha avuto modo di avanzare nessun rilievo all’operato del Vicepresidente dell’epoca. Ora occorre sapere se ciò non sia accaduto, pure quando il Vicepresidente Legnini nel frangente di fine agosto 2029, ha proceduto a fissar in odg dell’Adunanza plenaria convocata a tamburo battente la pratica a tutela del dr. Patronaggio per colpire politicamente il Ministro degli Interni, non già in base ad apprezzamenti discrezionali, ma per mero libero arbitrio, dopo che aveva provocato l’iniziativa di cui avrebbe dovuto esser solo il recettore, con manovra dichiaratamente manipolativa e preordinata alla sua “risalita” in campo politico.
Tanto ciò è vero ed assodato che uno dei consiglieri di UNICOST coinvolti nell’iniziativa chiede al leader Palamara, se questo, di Giò…, fosse il primo atto politico di candidatura alle regionali a carica di governatore in Abruzzo (evento poi verificatosi, con esito infruttuoso), perché in tal caso i consiglieri (giudici, non parlamentari) ne volevano esser informati ex ante, per darsi…una regolata. Prima di fare comunicati di guerra e dare inizio alle manovre sul campo, l’arte militare impone la predisposizione e la conta delle truppe, anche all’interno di organi come il CSM.
Il Legnini dal 18.2.20, dimessosi dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo (dove però sembra, stando alla denuncia del capogruppo MRS, abbia traslato i cospicui fringe benefits di ex Vicepresidente CSM), ha assunto l’incarico di Commissario straordinario post.sisma nell’Italia centrale, ed ha risposto alle obiezioni sul suo pregresso inqualificabile operato, sia in punto di metodo, che le trascrizioni delle intercettazioni erano frammentarie e…decontestualizzate (sic!);che nel merito, per cui era perfettamente legittimo ed in linea con le finalità istituzionali il comportamento tenuto (sic sic!), mentre l’improvvida ed incauta telefonata anticipatoria si spiega con il periodo di chiusura feriale del Consiglio, per cui era costretto a reperire “ a casa” i membri togati (sic, sic.sic!).
Lasciando da parte ogni polemica, balza anche agli occhi del più disincantato osservatore, che ci sia materia di competenza del Capo dello Stato; inoltre nel comunicato, gli estensori incorrono in errore laddove presuppongono un fallace automatismo logico, ancorando il denegato potere di scioglimento, sia a carenza di apprezzamento discrezionale, che all’assenza di specifica disposizione normativa in Costituzione e nella legge istituiva CSM 24 marzo 1958 n. 95, in relazione a specifica ipotesi, diversa da quella tipizzata (mancanza numero minimo membri, ora ridotto a 24 dagli inziali 33, dalla legge n. 44 del 2003, di cui la componente elettiva per 2/3 togata)
Lapidariamente l’Inquilino del Quirinale circoscrive con la detta accentuata operazione di selfrestraint, l’ambito dei suoi poteri sul CSM, asserendo che l’oggettiva impossibilità di funzionamento dell’organo è unica condizione legittimante il suo scioglimento, e si realizza esclusivamente al venir meno del numero dei suoi componenti”.
L’assunto nei termini in cui è formulato non appare condivisibile, sotto plurimi convergenti profili, a prescindere dalla considerazione pur espressa da on. M. Vietti, expresidente CSM che la locuzione di impossibilità di funzionamento, non può limitarsi all’oggettività materiale (carenza membri), ma ben potrebbe ricomprendere l’ipotesi di una disfunzionalità reiterata e sistematica, tale da comprometter il compito che l’organo di autogoverno deve costituzionalmente ed istituzionalmente assolvere, a tutela primaria dei cittadini.
Chi ha dimestichezza con la composizione degli organi collegiali, è perfettamente a conoscenza che l’oggettiva impossibilità di funzionamento non è circoscrivibile alla mera carenza numerica dei componenti(ad es, il numero prescritto di giudici popolari in corte d’assise), bensì quando una parte rilevante di tali membri, vertano in situazioni personali che lascino significativamente presagire, in base ad obiettivi, precisi e concordanti indizi, di non poter svolgere serenamente la funzione (ad, es conflitto di interessi, incompatibilità, condizionabilità dal contesto relazioni, etc.).
Anche in questi casi è compromesso il funzionamento essenziale dell’organo collegiale, e se non è sufficiente la rinnovazione parziale (4 su 16 dei membri togati sostituiti; cambiato pure uno dei 3 membri di diritto), allora l’ipotesi dello scioglimento anticipato è tutt’altro che peregrina e sopra le righe.
Ciò vale per il CSM a fortiori, organo – secondo la dottrina prevalente – a rilevo costituzionale, mentre per taluni – se si eccettua la funzione disciplinare, che è rimasta una forma desueta di autodichia ovvero di giustizia domestica – sarebbe mero organo di Alta Amministrazione.
L’esame sistematico di funzioni e poteri del Capo dello Stato, ad onta del rilevo che mancherebbe la disposizione di diritto positivo, conforta il nostro assunto critico rispetto all’opzione della nota quirinalizia. Infatti secondo icastica definizione di uno fra i più autorevoli Padri Costituenti, a capo della sottocommissione dei 75, on. Meuccio Ruini il Capo dello Stato , rappresentante dell’unità nazionale è il “ Capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica”; per ciò gli è attribuita la funzione politica di reggitore dello Stato in periodo di crisi del sistema, potendo assumere direttamente le decisioni per la conservazione dell’unita nazionale e la credibilità delle istituzioni costituzionali, anche in temporanea sostituzione degli altri organi dello stato (teoria dei cd. poteri residui).
Se tale è lo scenario ordinamentale dal punto di vista sistemico, senza ricorrer a suggestioni o a forzature, i seguenti dati sono indubbi nell’organizzazione costituzionale:
- Il Capo dello Stato, al pari della Corte costituzionale, è organo di garanzia Costituzionale, a presidio del rispetto e dell’esatta osservanza dei valori e delle formule organizzatorie previsti nella Costituzione;
- Il Capo dello Stato è il Presidente del CSM, sul cui operato è abilitato a svolgere un’opera di controllo e supervisione diretta, senza filtri o altre autorità frapposte;
- Alla funzione del CSM, organo di autogoverno a presidio dell’autonomia ed indipendenza dei giudici, intesi in senso lato, corrisponde il dovere degli stessi di essere ed apparire imparziali, non solo quando esercitano funzioni giurisdizionali o inquirenti ma in ogni comportamento a rilevanza pubblica suscettibile di apprezzamento disciplinare.
In forza di siffatti indubitabili dati normativi, non può ragionevolmente confutarsi che il Capo dello Stato difetti del potere diretto o indiretto – pure tramite atti di moral suasion, volti ad additare al CSM l’impellente necessità di palingenesi – di scioglimento dell’organo, per assicurarne un rigenerante rinnovamento, non limitato a regole per il futuro, ma che investa l’attuale composizione dell’organo.
Se sono stati usati termini quale cloaca e verminaio, di fronte al “coacervo di manovre nascoste, di tentativi di discredito di altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi, di convinzione di poter manovrare al CSM, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello stato….si manifesta una totale contrapposizione con i doveri basilari dell’ordine giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla magistratura” (parole primo comunicato), non resta al Capo dello Stato che prenderne atto e agire di conseguenza quale presidente del CSM.
All’ implacabile veemenza verbale, infatti non è seguito alcun conato di riforma, per cui il Presidente della Repubblica deve prender atto che, persino in materia disciplinare, ad eccetto dell’unico caso istruito e deciso riguardante Palamara, questo CSM non ha dato seguito al pressante invito di rientrare nei ranghi istituzionali e “fare pulizia”.
Ora il caso Legnini si pone, simmetricamente, sullo stesso livello di gravità della stigmatizzata invasione di campo da parte dei parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri (entrambi del PD, lo stesso partito che ha partorito le nomine di Legnini prima e Ermini poi, in stretta linea di continuità egemonica sull’organo di autogoverno) nel campo del CSM; anzi con gravità maggiore in quanto il Vicepresidente strumentalizzava il suo ruolo istituzionale, nella piena consapevolezza di doversi presto cimentare di nuovo nell’agone politico!
Il Giudice, ogni giudice dal più remoto GdP del più piccolo paese al Presidente della Corte costituzionale, come ci ha insegnato dapprima la Corte Costituzionale (sent. n. 100/1981) e poi ci ha dovuto rammentare la CEDU nel 1994 in pieno periodo dei processi di Tangentopoli, non ha solo il dover ma anche l’obbligo di apparire del tutto imparziale ed indipendente da qualsiasi parte.
D’altronde è stato chiarito da decenni che “per quanto riguarda i magistrati, il fondamento del potere disciplinare non può ricercarsi, come per gli impiegati pubblici, nel rapporto di supremazia speciale della pubblica amministrazione verso i propri dipendenti, dovendo escludersi un rapporto del genere nei riguardi dei magistrati stessi, sottoposti soltanto alla legge ex art. 101 Cost., deve anche riconoscersi che il potere disciplinare nei loro confronti è volto a garantire – ed è rimedio insostituibile – il rispetto dell’esigenza di assicurare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria, che è uno degli aspetti fondamentali della vita dello Stato di diritto. Onde ben può configurarsi, su tale base, indipendentemente dal detto rapporto di supremazia, un potere disciplinare fondato direttamente sulla legge e tendente alla tutela dei valori dell’ordinamento dello Stato eventualmente lesi dal comportamento del magistrato”. (sent. 7 maggio 1981 cit.)
Ora è lecito presumere che incauti esperti giuridici, dopo aver così strenuamente sostenuto che il Presidente della Repubblica non disponga di nessun poter di coazione giuridica per riportare il CSM nel suo alveo istituzionale – dal quale ha vistosamente debordato, con una sbandata che al pari della pandemia, costituisce un unicum nell’intera storia repubblicana, capace di far ancora espander la carica virale in modo da propagare l’infezione ad altre istituzioni già contaminate – si avventurino in singolare ragionamento da leguleio azzeccagarbugli, di manzoniana memoria, quando asseriscono che “ un eventuale scioglimento del CSM comporterebbe un rallentamento (sic!) dai tempi imprevedibili (sic!sic!), dei procedimenti disciplinari in corso nei confronti dei magistrati dai comportamenti resi noti, cosicché si metterebbe concretamente a rischio la conclusione nei termini di legge”. Le premesse sono errate in quanto non si può rallentare ciò che non è ancora iniziato presso la sezione disciplinare, perché i tempi di rinnovamento elettorale dell’intero CSM sono del tutto compatibili con la fisiologica durata della fase contenziosa di un procedimento disciplinare e, last but not least, specularmente a quanto accade in similari casi di eventi eccezionali, ben potrebbe contemplarsi la sospensione del decorso della prescrizione della potestà punitiva in concomitanza con lo scioglimento anticipato extraordinem dell’organo collegiale, così ovviando il paventato rischio. Il tutto non senza rimarcare che nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, la vanificazione dell’azione disciplinare per non rispetto delle scansioni procedurali davvero appare come il profilo più recessivo. La credibilità del CSM in tutte le sue componenti, senza cui enfatica risulta la proposizione che l’organo di autogoverno funziona a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dell’attività magistratuale e dei soggetti che la esplicano concretamente secondo legge, costituisce il valore costituzionalmente preminente, nell’interesse non dei singoli giudici, ma dell’intera collettività dei cittadini; valore preminente che quale stella polare deve orientare la rotta dell’intervento del Presidente, nell’effettivo rispetto del suo ruolo e compiti, siccome desumibile dalla costituzione materiale della Repubblica.
Intendendo con tale locuzione (Costantino Mortati), non la sterile contrapposizione alla costituzione formale della lettera – additata quale “Costituzione di Carta” , in celeberrimo pamphlet 1977 di M. D’Antonio – ma la costituzione come viene interpretata dagli attori primari (tra cui M. S. Giannini annoverava, al rango di pieni pubblici poteri, i partiti politici e sindacati…. Ed oggi forse includerebbe le correnti CSM) ai fini della determinazione dell’indirizzo politico nazionale; nell’ambito di tale costituzione materiale, concretamente vivente, non può dubitarsi che il Presidente della Repubblica possa attingere a congrui poteri di indirizzo e di intervento, affinché il CSM non venga meno, come nell’ultimo lustro e non solo, alla sua funzione istituzionale, finendo con l’arrogarsi competenze che non gli spettano.
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Dopo il marasma affiorato, lo tsunami che ha travolto l’intera magistratura associata, la condotta se non eversiva certo da conflitto di attribuzioni del Vicepresidente Legnini (il predecessore del Presidente Mattarella opinatamente sollevò conflitto di attribuzioni con la Procura di Palermo, a proposito delle intercettazioni nel processo su cd. trattativa stato-mafia), la pretesa di selfrestraint delle sue attribuzioni in merito a controllo e scioglimento CSM appare incongrua e infingarda.
Ricapitolando le considerazioni critiche sul contenuto dell’ultima nota quirinalizia, circa il Presidente e i poteri sul CSM “disfunzionale”, quindi in stato non di ordinaria fisiologia, bensì di straordinaria patologia, possiamo evidenziare che:
- Le fonti del diritto costituzionale sono assai più articolate del mero testo scritto, in quanto composte da convenzioni, consuetudini, prassi e persino precedenti costituzionali (vedasi confronto Cossiga-Galloni del 1985);
- Il diritto costituzionale (Derecho politico, mi ricordava L. Elia rifacendosi a ragione della denominazione accademica della disciplina in spagna, all’esordio del mio cultorato universitario), è strumento giuridico raffinato e duttile, che deve far fronte anche a situazioni inedite (crisi endemica del CSM), non direttamente previste dalla lettera del testo scritto, sempre muovendosi nel rispetto del complessivo ordito ordinamentale e della legge costituzionale (se qualcuno nutrisse ancora perplessità a riguardo basta vedere l’indiscriminato uso dello strumento del D.P.C.M.);
- Il Capo dello Stato è, positivamente e sistematicamente, Organo primario di garanzia e figura sovrana, posto al vertice dell’organizzazione costituzionale; organo tutore quindi anche dell’ordinato svolgimento dei rapporti tra organi costituzionali (governo e magistratura nel caso): pertanto, Egli deve esser in grado di intervenire prima e più in profondità, per decidere su situazioni eccezionali da superiorem non recognoscens (sovrano è solo chi decide sullo stato d’eccezione, per Carl Schmitt);
- Un efficace intervento sul CSM, dopo il disvelamento della “cloaca degli intrallazzi….e del verminano del mercimonio”, si atteggia non solo a costituzionalmente legittimo ma costituzionalmente doveroso, ad onta delle addotte insipide giustificazioni – presumo dei giuristi quirinalizi di estrazione magistratuale – di possibile ricaduta negativa sui procedimenti disciplinari in atto ( ma quali, se oltre a quello concluso di Palamara e….di Emiliano, su altra vicenda di incompatibilità dimenticata dalla stampa, seppur con sanzione passata in giudicato, non ce ne sono altri pendenti per le intercettazioni disposte dalla procura perugina, dopo oltre un anno dalla prima trasmissione riservata!)
Basti citare il celeberrimo discorso agli studenti di Piero Calamandrei, per rammentare che la costituzione è non costruzione statica, ma entità dinamica, che deve alimentarsi quotidianamente dell’impegno a realizzare lo “spirito della costituzione”, che di certo non può appiattirsi nel desolante disfunzionamento del CSM e nella perversione delle guarentigie costituzionalizzate della magistratura, in occasione di scambio favori, carrierismo sfrenato, straripamento dei propri compiti per condizionare illecitamente l’operato di altri organi costituzionali (vicenda Legnini-Salvini emblematica, ed ancor più grave se come richiesto dal Vicepresidente “contestualizzata”, come tappa curriculare)
In definitiva per assicurare il fine cui è precipuamente preordinato il CSM. – tutela ubiquitaria dell’autonomia e indipendenza della magistratura a presidio dell’imparzialità e credibilità dello svolgimento delle loro funzioni (inquirenti, giurisdizionali, amministrative e disciplinari) – il Presidente della Repubblica è dotato dei poteri necessari a salvaguardarne la fisionomia costituzionale, a prevenirne e impedirne le degenerazioni correntizie, e last but not least a vigilare affinchè il suo operato non debordi in straripamento di potere, ledendo la sfera di competenza spettante agli altri organi dello stato.
Qui, non vengono in ballo questioni di “lana caprina” o come l’autorevole direttore ha scritto oggi , oggetto da “seminari di studi giuridici”, qui è in ballo la tenuta dell’ordito fondamentale dei rapporti tra organi costituzionali, per cui non si profila una questione di competenza, ma di Supercompetenza presidenziale.
Anche i rapporti del CSM con il governo e singoli ministri devono essere improntati ai principi dell’autonomia e dell’indipendenza non limitati ai profili collegati all’organizzazione e al buon funzionamento dei servizi relativi alla giustizia assegnati alla responsabilità del Guardasigilli (ex art. 97 e 110 cost.).
In particolare se il CSM è legittimato a esprimere pareri sui disegni di legge governativi interessanti l’ordinamento giudiziario e più in generale l’organizzazione dell’amministrazione delle giustizia, egli non può minimamente interferire in altri ambiti (politica di regolazione dei fenomeni migratori) con le opzioni eminentemente politiche. Pure i rapporti con il Parlamento seguono detta impronta contrassegnata dai principi dell’autonomia e dell’indipendenza, tanto che l’unica forma di interlocuzione è rappresentata dall’invio, tramite il ministro, della Relazione annuale sullo stato della giustizia al fine di segnalare i problemi e avanzare delle proposte.
Ci auguriamo che il Presidente Mattarella non resti disincantato spettatore o peggio annoiato telespettatore della “soap opera” del CSM, giacchè altrimenti Lui che ha opinatamente tanto a cuore la reputazione internazionale del Paese, specie in ambito Unione Europea e Consiglio d’Europa ( ove opera la Corte di Strasburgo dei Diritti dell’Uomo), non potrà stupirsi quando nell’aula parlamentare, sotto la presidenza di D. Sassoli, un giovane deputato sovranista francese, eletto con la delegazione FN di Marine Le Pen, richiami l’attenzione di tanti distratti colleghi latini, alla crisi endemica e strutturale della giustizia, che con particolare virulenza sembra allignare non solo le democrazie “new entry” di Polonia ed Ungheria, bensì stati di più consolidata tradizione giuridica, come la V Repubblica francese o la III(?, forse anno zero) Repubblica Italiana, dagli esecutivi con indefiniti cangianti colore dell’arcobaleno.
IL CSM VA PRIMA SCIOLTO E POI RIFORMATO, ALTRIMENTI SI REITERA IL CUL DE SAC TRA RECENTE RIFORMA COSTITUZIONALE ANCORA DA SOTTOPORRE A REFERENDUM APPROVATIVO EX ART. 138 COST, ED IMPOSSIBILITA PROLUNGATA E PROCURATA DI SCIOGLIMENTO CAMERE, TRA PATTO TRASVERSALE DELLA CADREGA (M5S, IV, FI, ETC.) E DEBUTTO DEL SEMESTRE BIANCO.
Roma, 2 giugno 2020 –Festa della Repubblica