venerdì, Novembre 22, 2024
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La tutela del progetto creativo nel diritto d’autore

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del dott. Antonio Possemato

Premessa
La Costituzione italiana non contempla una specifica norma che tuteli le opere di ingegno ma contiene, all’interno dei principi generali, autorevoli riferimenti alla possibilità di vantare diritti anche sui beni immateriali. Si pensi, ad esempio, all’art. 2 della Costituzione, laddove si prevede il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, ed all’art. 9 che prevede la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Con specifico riguardo alla creazione dell’opera di ingegno, all’interno della Carta costituzionale, si possono a buon diritto richiamare l’art. 21 che sancisce la libertà di espressione e l’art. 33 che si sofferma sulla libertà dell’arte e della scienza. In proposito, va immediatamente rilevato che un’opera per essere considerata frutto dell’ingegno deve essere creativa (anche se in misura modesta) e quindi possedere i caratteri della originalità e della novità. In sostanza, la tutela particolare dell’opera di ingegno, ancorché genericamente riferibile alla Costituzione, è demandata alla legislazione ordinaria che, ovviamente, deve recepire i principi generali del dettato costituzionale.

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11 Commenti

    • Da questo saggio ho potuto capire la differenza della genialità e quella di un normale lavoro sviluppato per aver osservato le opere degli altri, nel contempo ho potuto osservare il crescere del diritto inerente alla fattispecie.

  1. Da questo saggio ho potuto con molta semplicità capire alcuni significati del diritto di autore oltre alla tutela che ti offre il diritto in senso intrinseco.

  2. Sebbene possa risultare per certi aspetti complesso ad una prima lettura, la pubblicazione in oggetto fornisce una visione piena ed esaustiva della materia trattata , attraverso un ottimo compromesso tra completezza e linearità dei discorsi. Ringrazio pertanto il Dott . Antonio Possemato per l’eccellente illustrazione dell’argomento.

  3. Argomentato in modo estremamente esplicito, con una forte conoscenza personale, attraversando tutta la complessità della materia senza trascurere nulla, rendendo la sua lettura piacevole e appassionante.
    Nel mio piccolissimo complimenti

  4. io credo, che accanto alla tutela vi sia il riconoscimento,Il riconoscimento non è del tuto riducibile alla tuela, per cosi dire la precede. Il riconoscimento è forse una pre-condizione

  5. Un ringraziamento speciale per l’impegno di cui è stato svolto : concreto e autorevole, ma sopratutto specifico!!!

  6. rileggendo lo scritto, noto, e con favore, per un verso la completezza dell’argomento, colto nella molteplicità dei profili, legislativi, giurisprudenziali di merito, di legittimità costituzionali.; mi ha inoltre colpito per la chiarezza , merito di meditazione, Vorrei ancora evidenziare l’importanza, data la centralità dell’argomento, tale da risultare prioritario rispetto ad ogni altro. E ciò è tanto più apprezzabile, in quanto l’argomento risulta non troppo approfondito in genere, se non anche trascurato, e ciò comporta una lacuna particolarmente grave. L’atto con cui si crea l’opera, visto però non solo sotto l’aspetto della tutela del diritto, ma dell’altro, seppur implicito del riconoscimento del diritto e il fine della trasferimento di conoscenza conseguente, assumono una centralità. E se spesso gli atti definitori trovano dei limiti nella scarsa utilità pratica, tuttavia, nella specie darebbero luce se non anche identità oggettiva ad un argomento.

  7. il citato art 27 dei diritti universali, credo abbia il merito, di cogliere il diritto d’autore nella molteplicità delle prospettive in cui è inevitabilmente inquadrato; ossia la prospettiva del riconoscimento della tutela, del diritto alla libera espressione , e ovviamente , imprescindibilmente connesso, la fruizione dell’pera

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