lunedì, Novembre 25, 2024
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Tra giustizia predittiva e certezza del diritto. Un diritto calcolabile o incalcolabile?

di Stefano Fondi [1]

1. Società tecnologica e razionalismo. 2. La moderna aspirazione per un diritto calcolabile. – 3. Casi di norme che implicano giudizi logici, prognostici o analisi di dati. 4. Verso un aumento del ruolo del precedente giudiziario. 5. Attuali applicazioni della giustizia algoritmica e predittiva. 6. Rischi e limiti della decisione automatizzata. 7. Rischi e limiti della giurisprudenza predittiva. 8. Calcolabilità tecnologica, certezza e umanità del diritto.

  1. Società tecnologica e razionalismo.

La società tecnologica tende ad esaltare il principale contrassegno della modernità costituito dalla razionalità.

Il razionalismo moderno attribuisce alla ragione il ruolo (esclusivo) di orientare l’agire umano.

Sul versante normativo ne discende il crescente ruolo dell’approccio volto alla prevenzione dei comportamenti umani, in special modo se giudicati rischiosi: si pensi alla legislazione ambientale, alla materia dell’anticorruzione di cui alla l. n. 190/12, alla criminalità degli enti collettivi secondo il d.lgs. n. 231/01.

Ma vi è di più. 

E’ indefettibile aspirazione delle società moderne l’eliminazione/riduzione dell’errore umano.

Le moderne organizzazioni sono spinte a controllare e razionalizzare sempre più i propri processi (individuali, collettivi, organizzativi, decisionali) con l’intento di arginare l’errore.

L’errore, infatti, quale anomalia ravvisata nei processi umani, implica costi economici e sociali incompatibili con le ragioni dell’efficienza (intesa come corretta allocazione e gestione delle risorse).

Nelle logiche del trend incrementale della prevenzione e del controllo sulle dinamiche umane, riveste una funzione fondamentale la tecnologia informatica: essa, come è intuibile, consente un generale monitoraggio delle azioni e l’estrazione ed elaborazione di grandi quantità di dati, fino a giungere a vere e proprie “decisioni” (politiche, amministrative o giudiziarie) automatizzate.

Anche in questo contesto si colloca il rinnovato interesse, nel dibattito giuridico, per i concetti di logicità, prevedibilità e calcolabilità associati al diritto[2].

La lotta ₋ per certi versi utopica ₋ contro l’errore e la ricerca di ausili artificiali (informatici) per allargare sempre più il quadro conoscitivo alla base delle decisioni si riscontrano, ormai, in ogni attività umana.

I sistemi giudiziari non potevano sfuggire a questa inclinazione.

Il diritto vede così l’incontro tra il nuovo tema della calcolabilità tecnologica ed i più tradizionali problemi – da sempre – legati alla propria certezza.

  • La moderna aspirazione per un diritto calcolabile.

Assoluta centralità in queste questioni ha assunto un concetto, proprio della matematica e successivamente adottato dall’informatica: l’algoritmo.

Volendo dare una definizione l’algoritmo consiste in una sequenza preordinata e finita di operazioni (istruzioni/regole) finalizzata a raggiungere un determinato risultato o risolvere un certo problema.

Trattasi, dunque, un procedimento di calcolo[3].

Esso è sequenziale (prevede una serie di operazioni), iterativo (ripetibile), può essere condizionale (contenere condizioni)[4].

Ciò premesso, sistemi automatizzati di ausilio alle decisioni giudiziarie possono ipotizzarsi – e si riscontrano nella realtà applicativa – secondo due schemi.

1) La creazione di banche dati ragionate di pronunce giurisdizionali dalle quali ricavare e ricostruire orientamenti giurisprudenziali e ragionamenti giuridici, caratterizzate dalla possibilità di estrazione delle decisioni attraverso parole chiave ed algoritmi (sistemi c.d. di giurisprudenza predittiva).

2) Lo sviluppo di algoritmi in grado di calcolare le probabilità di verificazione di determinati eventi, nell’ambito di giudizi di tipo prognostico, elaborandone, in termini matematici, la possibilità di concretizzazione alla luce dei fattori di rischio (risk assessment): ad esempio, il calcolo relativo al pericolo di fuga o di recidiva nel reato.

Oppure, per quanto concerne applicazioni di natura non prognostica, eseguire calcoli relativi a tabelle (conteggi dei range nel caso di separazione/divorzio, licenziamento, risarcimento delle lesioni personali), indennizzi e costi, fornire assistenza per la stesura di documenti contrattuali in cui rilevano il calcolo degli interessi o di altri dati di natura quantitativa.

In proposito si è parlato di duplice modello: induttivo per la previsione di tipo statistico-giurisprudenziale e deduttivo per i sistemi volti alla previsione algoritmico-normativa tramite combinazione di dati[5].

Nei dibattiti sull’argomento si parla puntualmente, con eccesso di enfasi e genericità, di “intelligenza artificiale” (IA) applicata alla giustizia. 

A rigore essa va distinta dal semplice algoritmo in quanto «non si limita solo ad applicare le regole software ed i parametri preimpostati (…) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico»[6].

L’IA è sistema basato sulla conoscenza, svolge calcoli non in modo predeterminato ma in via inferenziale al fine di effettuare deduzioni logiche volte alla risoluzione dei quesiti posti.

Viene, in tal modo, meno la dominabilità da parte dell’uomo e la (conseguente) necessità della partecipazione umana per assumere la decisione[7].

Naturalmente, allo stato dell’evoluzione tecnologica, non esistono sistemi di intelligenza artificiale[8]c.d. “forte” di tipo generale, in grado di replicare il ragionamento e l’intelligenza umana e con capacità cognitive non distinguibili da quest’ultima.

Più semplicemente si è in presenza di qualcosa avvicinabile ai sistemi di IA c.d. “debole”, limitata a singoli casi di utilizzo.

Sopra si è accennato all’iter di funzionamento dei sistemi informatici di supporto alla decisione giudiziaria: a fronte dell’immissione di informazioni (imput) in forma di documenti, sentenze, norme, testi di legge e di dottrina, è possibile ottenere, quale output, un calcolo quantitativo o relativo alle probabilità sugli orientamenti giurisprudenziali.

Si può parlare di IA?

Le due tipologie di sistemi predetti, indubbiamente, sono più evolute delle comuni banche dati, tuttavia potrebbero essere accostate alle IA solo qualora siano in grado di funzionare mediante due tecnologie ulteriori quali il Natural Language Processing (NLP) al fine di analizzare e comprendere il linguaggio naturale scritto o parlato e l’apprendimento automatico (machine learning e, in futuro, il più evoluto deep learning).

L’autoapprendimento consente ad una macchina intelligente di migliorare le proprie capacità e prestazioni nel tempo: il dispositivo si adatta automaticamente ed acquisisce, sulla scorta dell’esperienza pregressa, la capacità di classificare i dati immessi al fine di eseguire le attività per cui è programmata.

Si comprendono così le capacità dei sistemi di IA di elaborare, incrociare, indicizzare una elevatissima mole di dati e di provvedere alla ricerca di correlazioni tra dati (pattern), anche in autoapprendimento.

A prescindere dalla loro classificazione o meno come IA, entrambe le forme di automatizzazione sopra descritte (induttiva e deduttiva) possono essere funzionali alla c.d. “giustizia predittiva” [9].

Quest’ultima locuzione è ormai entrata nel linguaggio giuridico pur non essendo, a rigore, corretta[10].

La “predizione” (prae, prima – dictare, dire), infatti, consiste nell’annuncio di eventi futuri e non appartiene alla scienza ma è tipica delle pseudoscienze sovrannaturali o della chiaroveggenza; si distingue dalla “previsione” (visere, vedere) che consiste, invece, nell’osservazione di dati al fine di prevedere una situazione futura.

Induce a non ritenere appropriata questa espressione anche il fatto che i software utilizzati in questo ambito tentano sì di valutare il futuro ma partendo dal vaglio di dati attinenti fondamentalmente al passato.

Fatta questa precisazione, chi la usa intende riferirsi ad una applicazione del diritto in grado di consentire anticipazioni e previsioni sul futuro, quindi l’equivalente di una giustizia “prevedibile”.

Si ritiene che, avvalendosi di algoritmi, di formule matematiche, della preventiva conoscenza di dati elaborati ed estratti digitalmente, l’operatore del diritto sia in grado di prevedere l’interpretazione giudiziale.

La capacità di giungere ad una prognosi non è intesa solo come prevedibilità della disposizione di legge applicabile ma anche come prevedibilità della sua interpretazione e, in definitiva, dell’esito giudiziario del caso concreto[11].

Idealmente bisogna riconoscere che la tentazione di applicare al diritto modelli matematici ed algoritmi ha una certa dose di fascino, rispondendo all’esigenza di orientare una scienza sociale come quella giuridica verso un maggior grado di certezza, caratteristica tipica delle scienze esatte (cd. dure), notoriamente fondate su dati quantitativi.

L’ambizione per la concretizzazione di un diritto “calcolabile” rappresenta, evidentemente, l’aspirazione alla riduzione delle divergenze interpretative.

Come è stato osservato[12], due caratteristiche della società moderna ₋ una di natura economica, l’altra più prettamente filosofica ₋ favoriscono l’estensione del concetto di “calcolabilità” al diritto.

Innanzitutto, la calcolabilità è un fattore costitutivo del capitalismo. 

La necessità dell’imprenditore di conoscere dati anche futuri (legati ai costi, alla domanda di beni o alla politica economica) si lega al rischio di impresa.

Poiché i rapporti imprenditoriali sono regolati dal diritto e si traducono in norme, è alta l’attenzione di tutti gli operatori economici nei confronti di leggi e sentenze.

Su di un piano più ideale, il riferimento è al circolo logico, di matrice weberiana, su cui si poggia il moderno Stato di diritto e che ben si sposa con il razionalismo contemporaneo di cui si è accennato.

Esso, infatti, si basa sulla circolarità logica tra tre momenti: decidere (deliberare la scelta fra soluzioni possibili), giudicare (sintesi fra fatto concreto e qualificazione normativa), e applicare la legge (nel giudizio). 

La fattispecie (species facti) è lo strumento di realizzazione di questa logica: lo schema normativo tipico descrive in anticipo – quindi proiettandosi nel futuro – i fatti concreti che intende disciplinare.

La fattispecie contiene un’anticipazione di quanto accadrà e, mediante l’operazione di sussunzione, lo rende prevedibile e calcolabile.

E’ quello che Max Weber denomina “diritto razionale formale” [13].

Razionalità e calcolabilità sono garantite dal rapporto tra fatto e fattispecie e andrebbero a soddisfare anche le condizioni preliminari di funzionamento delle imprese economiche capitalistiche, le quali hanno bisogno della sicurezza dei traffici e dei rapporti giuridici.

Medesimi propositi di calcolabilità hanno i citati sistemi di giustizia predittiva, stante la logica matematico-quantitativa di funzionamento in essi insita.

I sostenitori delle nuove tecnologie e del ragionamento matematico applicato al diritto sottolineano che i vantaggi potenzialmente ricavabili potrebbero aiutare a soddisfare alcune primarie esigenze di giustizia sostanziale.

Schematizzando, sono tre gli aspetti che vengono considerati degni di attenzione.

a) Oggettività e certezza. L’espressione “diritto oggettivo” non è solo sinonimo di ordinamento normativo, quale insieme delle regole vigenti in un dato sistema sociale, potendo essere intesa anche come riferimento ad un diritto predeterminato e predeterminabile in modo univoco.

Si evidenzia che l’identificazione del significato delle norme in modo oggettivo, al fine di un’applicazione del diritto più precisa in termini di relazione di coerenza tra norma e decisione, costituisce aspirazione tendenziale sancita dallo stesso ordinamento nell’art. 65 Ord. Giud. (R.D. n. 12/1941).

La norma, nel definire le attribuzioni della Corte di Cassazione, afferma che essa “assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”.

Con l’entrata in vigore della Costituzione l’oggettività e l’uniformità delle decisioni diventano anche proiezione dell’art. 3 Cost., imponendo, tramite il principio di eguaglianza, la medesima soluzione a casi identici[14].

b) Prevedibilità (come garanzia di libertà). La maggior certezza si traduce nella prevedibilità dell’interpretazione del dettato normativo.

La prevedibilità assume rilievo sotto due prospettive che attengono – rispettivamente – alle garanzie di libertà del cittadino e all’efficienza del sistema giudiziario.

Quale garanzia individuale funge da presidio alla funzione di orientamento culturale dei comportamenti dei cittadini che è tipica delle norme (specialmente penali).

Così intesa, essa si ritrova nel principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’art. 7, comma 1 CEDU (nulla poena sine lege) come interpretato dalla Corte EDU[15]

Partendo dal presupposto che nella legalità convenzionale la nozione di “diritto” ricomprende sia quello di origine legislativa che giurisprudenziale, costituisce violazione del principio in esame un’interpretazione (e quindi una decisione) il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, alla luce dell’interpretazione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza[16].

La garanzia “soggettiva”, riconosciuta ad ogni consociato, della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle condotte umane, a tutela di libere scelte d’azione, è stata valorizzata di recente anche dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza. n. 98/2021 in relazione anche alla storica pronuncia n. 364/1988). 

c) Finalità deflattiva del contenzioso. Sotto il profilo dell’efficienza giudiziaria, prevedere (in senso prognostico) da parte dei cittadini e degli operatori economici la convenienza di intraprendere o meno una controversia (in termini di rischio della decisione, di tempi e di costi) può contribuire allo snellimento del contenzioso, disincentivando azioni infondate oppure contribuire a valutare più attentamente la possibilità di attivare forme di accordo stragiudiziale[17].

Dal punto di vista del giudicante, il procedimento logico-giuridico che porta alla decisione risulterebbe più celere, qualora supportato da schemi tratti dalla matematica, in quanto razionalizzato e semplificato[18], con effetti positivi sulla durata dei processi ai sensi dell’art. 111, comma 2 cost., attualmente tutt’altro che “ragionevole”[19].

  • Casi di norme che implicano giudizi logici, prognostici o analisi di dati.

Detto delle ragioni poste a fondamento del dibattito sulla calcolabilità tecnologica del diritto, si potrebbe rilevare che l’interesse sul tema risulta astrattamente favorito dall’esistenza di molteplici norme o procedimenti giuridici che – per loro natura o funzione – consistono in operazioni di calcolo, giudizi prognostici, analisi di tipo retrospettivo o comparativo.

Di seguito una breve rassegna.

Sono assimilabili ad un procedimento algoritmo e sequenziale: l’attività di interpretazione della legge di cui all’art. 12 disp. prel. c.c.[20], essendo l’intera operazione ermeneutica guidata dai criteri ivi indicati; il giudizio di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta; l’esame delle ipotesi di unità/pluralità di reati (concorso materiale, formale, reato continuato); l’applicazione del concorso apparente di norme (per mezzo dei principi di specialità, sussidiarietà, assorbimento).

Elementi di un iter assimilabile a quello matematico si rinvengono nel procedimento di liquidazione (quantificazione) proprio dei giudizi risarcitori dei danni di cui agli artt. 1223 – 1227 e ss. e 2056 c.c.

Sul piano logico, ad un ragionamento analogo si presta l’art. 3 Cost., il quale richiede di assicurare il medesimo risultato (stesso trattamento) a parità di variabili (medesima situazione)[21].

Frequenti poi sono le ipotesi di norme che implicano previsioni e giudizi prognostici, in cui l’interprete proietta dati in un futuro ipotetico per giungere ad una conclusione.

Ne sono esempio: tutte le norme sui procedimenti cautelari in campo civile, penale amministrativo che richiedono un duplice calcolo: 1) sulle probabilità di concretizzazione di un determinato pericolo (periculum in mora: prognosi sulla futura verificazione di un pregiudizio o di concretizzazione delle esigenze cautelari penali) e 2) sulle probabilità di accoglimento della domanda di merito o sulla probabilità di condanna (fumus boni iuris).

Ancora si può menzionare l’art. 348 bis c.p.c.[22] introdotto nel 2012 (d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012) recante un filtro di inammissibilità dell’appello attuato mediante prognosi sulla “ragionevole probabilità” di accoglimento dell’impugnazione.

Tra le norme sostanziali rispondono alla medesima logica: l’art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale) in particolare il comma 3, il quale presuppone una valutazione di idoneità del genitore a curare l’interesse del figlio; l’istituto della sospensione condizionale della pena in punto di prognosi sulla personalità dell’imputato (artt. 163 e ss. c.p.); l’art. 1225 c.c. sul risarcimento del danno nei limiti del prevedibile; l’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 sulla revoca del provvedimento amministrativo. Tale ultima norma implica che, già in sede di emissione dell’atto, si calcoli la prevedibilità di un eventuale futuro mutamento della situazione di fatto sottostante, atteso che l’imprevedibilità apre le porte alla futura revoca e quindi si pone come un varco per l’incertezza dei rapporti giuridici.

Nella tipologia di norme appena descritta si possono inserire anche quelle che, alla luce dell’interpretazione prevalente, operano secondo un criterio prognostico – ipotetico.

Il riferimento è alla fattispecie, avente funzione preventiva, prevista dall’art. 56 c.p. sul delitto tentato[23], in particolare il momento di verifica della idoneità dell’azione.

Rilevante, sotto questo aspetto, è anche il giudizio di causalità ipotetica tra omissione ed evento proprio dei reati omissivi impropri ex art. 40 cpv c.p.: si suppone come mentalmente realizzata l’azione doverosa omessa e ci si chiede se, qualora compiuta, l’evento lesivo sarebbe venuto meno.

Venendo alla categoria di norme implicanti analisi rivolte al passato, sempre più ricorrenti sono le fattispecie che obbligano alla ricerca del precedente giudiziario al quale si fornisce rilevanza per varie finalità.

In primo luogo le tre disposizioni “gemelle” che hanno codificato la funzione nomofilattica delle magistrature superiori: l’art. 374, comma 3 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 40/2006), l’art. 318, comma 1 bis c.p.p. (introdotto dalla l. n. 103/2017), l’art. 99, comma 3 c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010). Esse pongono un vincolo, seppur non assoluto, delle sezioni unite della Cassazione e dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato verso – rispettivamente – le sezioni semplici o assegnatarie del ricorso[24].

Si è, quindi, in presenza di una nomofilachia verticale (dotata di vincolatività) e non soltanto orizzontale (persuasiva).

Al di fuori del tema della garanzia dell’interpretazione uniforme rimessa alle corti di ultima istanza, ulteriori disposizioni da cui si trae una rilevanza di pregressi orientamenti o decisioni ai fini del decidere sono:

– l’art. 360 bis, n. 1) c.p.c. (introdotto dalla l. n. 69/2009) sulla inammissibilità del ricorso in Cassazione, in cui il precedente giurisprudenziale funge sostanzialmente da sbarramento all’impugnazione;

– l’art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. (come modificato dalla l. n. 69/2009) in relazione all’art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. e l’art. 74 c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010). Entrambe le norme configurano tipologie di sentenze in forma semplificata nelle quali emerge il concetto di “precedente conforme” (c.d. motivazione per relationem)[25];

– l’art. 92, comma 2 c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 132/2014 conv. con mod. nella l. n. 162/2014) in tema di condanna alle spese, che tra i motivi di compensazione, codifica le ipotesi di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

Infine come non tener conto delle norme che – addirittura – richiedono una duplice e contemporanea proiezione del giudicante, chiamandolo a volgere lo sguardo tanto nel passato del soggetto autore del reato che nel futuro, per valutare la sua capacità a delinquere: è il caso dell’art. 133 c.p., che disciplina il potere discrezionale del giudice penale e dell’istituto della recidiva (artt. 99 e ss. c.p.).

  • Verso un aumento del ruolo del precedente giudiziario.

E’ pressoché inevitabile che la possibilità di analizzare in via informatica grandi quantità di dati giudiziari e sentenze rafforzi la propensione del sistema, peraltro già parzialmente in atto, nella direzione della cultura del precedente giudiziario (seppur non inteso in senso vincolante).

Pur conservando, infatti, il nostro ordinamento indubbiamente i caratteri di un sistema di civil law,non vigendo il principio dello stare decisis, si è appena vista la crescente presenza di norme processuali costituenti spia di una sorta di avvicinamento concettuale del legislatore verso gli schemi di funzionamento del common law, pur senza recepire il binding precedent[26].

Il precedente, dunque, ha già accresciuto il proprio valore negli ultimi anni.

A ciò si aggiunge anche l’inserimento del precedente negli schemi di motivazione delle sentenze[27].

Non stupisce, quindi, che la giustizia predittiva ed il rafforzamento del ruolo del precedente si incontrino: entrambe nascono dall’aspirazione comune di avere sentenze (anche economicamente) calcolabili e semplificare l’onere di motivazione dei provvedimenti[28].

Non è un caso che questi fattori si riverberino anche sul versante organizzativo.

Il potenziamento delle funzioni dell’ufficio del processo, struttura già introdotta in via sperimentale dal d.l. n. 90/2014[29], con cui si punta alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, è, infatti, ispirata dal common law.

Si tratta di un modello organizzativo che punta alla creazione di uno staff di supporto al magistrato, formato da assistenti, sul modello dei court clerks operanti nelle strutture giudiziarie anglosassoni, incaricati della classificazione dei casi, di ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di predisposizione di bozze di provvedimenti (l. delega n. 134/2021, art. 1, comma 26)[30].

Ancora più recentemente, nel corso dell’ultimo Digital Justice Ministerial Forum 2021, il ministro della Giustizia ha sottolineato le capacità della tecnologia di supportare l’attività giudiziaria non tanto nella fase di “decisione” quanto nella precedente fase della “conoscenza”, la quale consiste nello “studio dei fatti e delle norme e della giurisprudenza applicabili alla controversia” [31].

Da queste premesse si ricava che, dopo la valorizzazione normativa del precedente, si assisterà, presumibilmente, anche ad un sensibile incremento del suo uso.

  • Attuali applicazioni della giustizia algoritmica e predittiva.

Volendo effettuare una rapida esposizione dei sistemi automatizzati rivolti a finalità giudiziarie, lo scenario italiano ci mostra che i principali progetti pubblici in corso di avvio o di studio sono riconducibili agli apparati di giurisprudenza predittiva.

Possono citarsi i progetti in via di sviluppo da parte della Corte di Appello di Venezia in sinergia con il Centro Studi Giuridici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ed il dipartimento di intelligenza artificiale di Deloitte[32], quello della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in convenzione con i Tribunali di Genova e Pisa[33] e la piattaforma della Corte di Appello di Brescia, in collaborazione la locale Università[34].

L’ultimo, in ordine di arrivo, è l’accordo quadro intercorso tra Corte di Cassazione e Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per lo sviluppo di un sistema di ricerca avanzata per la raccolta e l’organizzazione informatizzata del materiale giuridico digitale (giurisprudenza e legislazione)[35].

Il ricorso agli algoritmi – in Italia e tendenzialmente in Europa – rimane, in ogni modo, principalmente un’iniziativa del settore privato destinata alle società assicuratrici, agli avvocati e alle persone: vi sono software in grado di effettuare i calcoli procedimentali sulle fattispecie di reato, capaci di leggere contratti e documenti legali, evidenziando e comparando informazioni per finalità di due diligencecompliance e management contrattuale[36].

Così è per le piattaforme francesi quali il motore di ricerca giurisprudenziale e di dottrina “Doctrine.fr”, la piattaforma predittiva Predictice.com” (calcolatore di possibilità di definizione di liti e risarcimenti)[37] ed il programma di IA inglese “Luminance” sviluppato dall’Università di Cambridge, quale tecnologia di analisi documentale[38].

Tuttavia l’esperienza internazionale mostra anche ipotesi di implementazione pubblica e più progredita dei sistemi automatizzati in campo giudiziario (nello specifico nel settore penale).

Per quanto concerne la fase anteriore a quella processuale, vi sono diversi strumenti denominati di “polizia predittiva” basati sull’analisi di megadati.

E’ il caso degli algoritmi per scoprire frodi e riciclaggio di denaro, dei sistemi per individuare potenziali terroristi (es. le liste di interdizione al voloc.d. “No Fly List”) oppure di quelli più propriamente strutturati per prevenire la commissione di reati.

Rientrano in quest’ultima categoria la “mappatura dei rischi di reato” di aree geografiche in base ai dati statistici sulla criminalità, la banca dati ICSE – International Child sexual Explotation Database gestita dall’Interpol, il sistema “Connect” usato dalla polizia inglese per controllare transazioni finanziarie.

Trattasi di un supporto utile ma non esente da problemi, come la possibilità di indurre gli operatori a minimizzare rischi o evitare interventi investigativi diretti sui luoghi poiché condizionati o confortati dalla decisione algoritmica.

Per quanto riguarda la fase più strettamente processuale, possono farsi alcuni esempi i cui esiti e metodi, tuttavia, sono difficilmente compatibili con il nostro ordinamento.

Rilevante in tal senso il software in corso di sperimentazione nel Regno Unito, sviluppato dall’Università di Cambridge, denominato “HART” (Harm Assessment Risk Tool, ovvero strumento di valutazione del rischio di pregiudizio).

Esso, fondato sull’apprendimento automatico legato a decisioni prese in indagini di polizia o legate alla recidiva dei soggetti, sarebbe in grado di valutare il rischio di reiterazione del reato alla luce di circa 30 fattori non necessariamente di tipo criminologico (tra cui genere e codice postale).

Nella fase sperimentale il sistema ha per i giudici un valore esclusivamente consultivo e, quindi, è l’unico strumento predittivo in Europa (non legato alla mera ricerca del precedente).

E’ comunque negli Stati Uniti che si registra la maggior evoluzione delle tecnologie algoritmiche.

Qui non solo è amplissimo, più che in Europa, il supporto dei software all’attività di studi legali e compagnie di assicurazione[39] ma, soprattutto, è degno di attenzione l’utilizzo stabile da parte dei tribunali degli algoritmi predittivi volti alla formulazione di giudizi prognostici con finalità di ausilio alla decisione.

In alcuni Stati Federali tale impiego, pur risultando obbligatorio (ma non vincolante) riveste un ruolo complementare al giudizio umano, cioè non da solo sufficiente ai fini del decidere.

L’argomento è diventato oggetto di dibattito anche in Europa dal 2016 con il notissimo caso State v. Loomis, quando la Corte Suprema del Wisconsin ha stabilito che avvalersi di algoritmi predittivi per la valutazione del rischio di recidiva non costituisce violazione del diritto dell’imputato ad un equo processo.

Al centro dell’attenzione vi è il software “COMPAS” (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) ideato per valutare il rischio di recidiva ai fini della determinazione della pena o per finalità legate al trattamento detentivo (individuare un eventuale programma rieducativo e l’istituto di destinazione).

L’algoritmo di valutazione su cui si basa, sviluppato da una società privata, comprende sia informazioni tratte dal casellario giudiziale sia una serie di domande da rivolgere all’imputato (es. la storia individuale e familiare, i precedenti penali, la difficoltà nei pagamenti, la presenza di un telefono nell’abitazione etc.).

L’esito è una valutazione del tasso di rischio associato al soggetto su una scala da 1 (rischio basso) a 10 (rischio elevato).

Parlando di giustizia automatizzata avanzata, si può concludere con l’evolutissimo sistema adottato nelle procure della Cina, capace di formulare accuse mediante un algoritmo, operante nei casi di reati considerati più comuni: a fondamento della valutazione ci sono le circostanze a carico degli indagati e la loro pericolosità in forza dei dati immessi dall’uomo[40].

  • Rischi e limiti della decisione automatizzata.

La decisione giudiziaria automatizzata, o comunque ad alto grado di automazione come gli algoritmi predittivi, desta perplessità per almeno quattro ordini di ragioni.

1) Il “ragionamento” robotico è potenzialmente fallace essendo privo di una fase valutativa complessa analoga a quella umana, non consentita dallo stato odierno della tecnologia.

Basti considerare che i dati inseriti verrebbero analizzati dalla macchina in virtù dell’apprendimento ricevuto, il quale, tuttavia, è effettuato sulla base di dati passati.

La mancanza di una reale capacità di discernimento, favorirebbe così una sorta di giudizio standardizzato per analogia, avulso dal fatto concreto.

2) In relazione agli algoritmi è ben possibile il verificarsi dell’effetto “black box” (impossibilità di guardare dentro).

Il problema della trasparenza algoritmica attiene alla difficoltà a comprenderne la logica di funzionamento, specialmente in presenza di software realizzati da aziende private che ne rivendicano e tutelano il copyright e ne affermano la intrinseca segretezza.

Non è casuale che il requisito della “conoscibilità” sia il primo tra quelli enunciati dalla giurisprudenza italiana della Corte di Cassazione[41] e del Consiglio di Stato[42] in pronunce riferite – rispettivamente – al trattamento dei dati nella normativa sulla privacy ed all’attività amministrativa ma utili, quali principi guida generali, per tutte le decisioni robotiche incidenti sui diritti delle persone.

3) Ulteriormente vanno considerati i rischi connessi alla strutturazione degli algoritmi, i quali possono generare effetti discriminatori (es. riconnettere il rischio di reato a ragioni etniche, sociali o geografiche).

Si avrebbero, in tal modo, esiti opposti a quelli voluti, con decisioni che – lungi dall’essere personalizzate – farebbero, invece, propendere per una sorta di “colpa d’autore”, desunta da categorie criminologiche/sociali o dalla personalità/stile di vita dell’imputato.

Anche il principio di non discriminazione algoritmica è tra quelli enunciati dal Consiglio di Stato e comporta la necessità di azioni correttive volte alla minimizzazione del rischio di errori ed alla rettifica di quei fattori che comportano inesattezze dei dati processati[43].

4) La decisione algoritmica, anche se non sostitutiva e solo complementare a quella umana, risulta incompatibile con i principi di indipendenza ed imparzialità dei giudici (art. 111, comma 2 Cost., art. 6, comma 1 CEDU).

Conseguente è anche il contrasto con il principio del libero convincimento del giudicante (art. 116 c.p.c. nel processo civile e valevole anche per il processo amministrativo ex art. 39, comma 1 c.p.a.; art. 192 c.p.p. per il processo penale).

Quale è dunque lo spazio residuale di operatività della decisione informatizzata?

A tal fine si può richiamare l’altro criterio sancito dal Consiglio di Stato ed anch’esso di valenza generale: il principio di non esclusività della decisione algoritmica[44].

Resta aperta la possibilità di avvalersi dei sistemi automatizzati/algoritmici in funzione meramente integrativa e non sostitutiva della decisione, limitatamente a questioni di tipo tecnico e quantitativo.

Nella sfera civile/amministrativa, come visto, il terreno di applicazione tipico è quello della quantificazione di risarcimenti, indennizzi e costi.

In campo penale, esclusa una sua utilizzabilità ai fini del giudizio di colpevolezza o per la quantificazione della pena, la tecnologia potrebbe prestarsi alla verifica confermativa delle soluzioni di quesiti nell’ambito di prove scientifiche (es. perizie dattiloscopiche, balistiche, tecnico-ingegneristiche, esami genetici) o per la verifica dei nessi di causa assistiti da leggi scientifiche di copertura[45].

Si tratta, in sostanza, di integrare il sapere del magistrato così come già avviene per le perizie e consulenze tecniche.

  • Rischi e limiti della giurisprudenza predittiva.

Per certi versi meno controllabile è l’effetto di incentivo alla cultura del precedente giudiziario, derivante dall’avvento dei sistemi denominati di giurisprudenza predittiva.

La questione rileva in una duplice prospettiva.

Ferma restando la funzione nomofilattica delle magistrature di ultima istanza, vi è un conflitto tra indipendenza del giudice (art. 101, comma 2 Cost.) e conformazione al precedente.

Il futuro tracciamento degli orientamenti applicativi dei tribunali di merito, anche interni all’ufficio giudiziario o tra le sezioni dello stesso, è suscettibile di costituire un fattore di pressione gravante sull’autonomia decisionale individuale del singolo giudice.

Sollecitazioni per omologare le decisioni ad un indirizzo comune potrebbero provenire, ad esempio, dai destinatari delle future decisioni (qualora avessero interesse in tal senso) o dai vertici degli uffici giudiziari.

E’ intuibile che un simile impulso conformativo sarebbe accettabile solo e nella misura in cui avvenga per esigenze legate al rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Conseguentemente occorre una sensibilizzazione degli operatori ad un uso virtuoso e consapevole della giurisprudenza predittiva.

Ponendosi nell’ottica dell’economia pubblica va poi preso atto che le divergenze interpretative e la lentezza dei processi sono – a ragione – ritenute ostacoli alla creazione di un ambiente economico favorevole e tra i principali disincentivi agli investimenti. 

Il bisogno, sempre più avvertito, della stabilità e della certezza degli orientamenti giurisprudenziali non può, tuttavia, giustificare una concezione meccanicistica e tayloristica della giurisdizione.

Va salvaguardata la capacità degli strumenti tecnologici di contribuire alla razionalità e coerenza delle decisioni ed evitare, massimamente, che essi favoriscano l’appiattimento verso la ricerca del precedente per alleggerire e semplificare l’onere di motivazione, aprendo la via ad una deriva burocratica della funzione giurisdizionale.

E’ incombente il pericolo che esigenze pubblicistiche e collettive, reputate attualmente preminenti, quali la calcolabilità degli esiti dei processi e la loro ragionevole durata, l’efficienza del sistema giudiziario, possano fornire al precedente una forza in grado di intaccare la legalità e l’individualizzazione della decisione alla luce del caso concreto.

Ciò è tanto più vero se si considera che i predetti bisogni vengono invocati sempre più spesso non tanto e non solo per ragioni di garanzia dei diritti individuali quanto, soprattutto, per le ricordate finalità di competitività economica.

  • Calcolabilità tecnologica, certezza e umanità del diritto.

Le pressioni per avere un quadro applicativo e giurisprudenziale più stabile e certo, dettate da ragioni prevalentemente economiche (ma che in realtà dovrebbero essere ricondotte primariamente al rispetto del principio di eguaglianza) vanno sicuramente tenute in considerazione.

Così come va preso atto della progressiva tendenza alla razionalità della società, di cui la razionalizzazione della decisione (anche giudiziaria) è espressione.

Tuttavia dire che si stanno creando le premesse per l’era del diritto calcolabile a mezzo di strumenti predittivi rischia di creare una falsa prospettiva.

Il loro apporto in termini di calcolabilità delle decisioni, come visto, è modesto e sostanzialmente ridotto alle ipotesi di mero calcolo o alla ricerca (ragionata) di precedenti giurisprudenziali.

A prescindere dagli imput dettati dalla tecnologia e dalle necessità dell’efficienza sociale, si dovrebbe, a questo punto, indagare sui reali motivi, propriamente tecnico-giuridici, del rinnovato e prepotente interesse per il tradizionale (e per certi versi antico) tema della certezza del diritto.

Ne sono la dimostrazione la codificazione della nomofilachia, da parte del legislatore che la scolpisce nelle norme prima viste e la nuova attenzione rivolta alla nozione della sicurezza giuridica, quale dato ulteriore e complementare alla certezza del diritto[46].

Entrambi i concetti sono volti a salvaguardare l’affidamento del cittadino nell’applicazione di regole certe: la certezza in senso stretto fa riferimento alla conoscibilità delle norme al fine di valutare e prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta, la sicurezza implica la tendenziale stabilità delle regole e della loro interpretazione/applicazione.

Se questi caratteri sono ritenuti assenti o carenti nell’attuale assetto giuridico e giudiziario lo si deve ad una serie di cause su cui non è possibile intervenire ricorrendo alla tecnologia.

Gli ordinamenti giuridici moderni, è innegabile, mostrano segni di tensione, per non dire di crisi.

Il sintomo principale è proprio la sofferenza che mostra il principio della certezza che, sul piano della teoria generale, dovrebbe rappresentare, quale espressione del principio di legalità, carattere intrinseco del diritto stesso.

Se, infatti, le norme regolano fatti e comportamenti umani astraendoli e prevedendoli nelle fattispecie, si potrebbe dire che il diritto o è certo o non è più tale.

Le ragioni della crisi del principio di certezza sono molteplici.

Il diritto odierno mostra una vorticosa accelerazione, sia per frequenza che per quantità degli interventi legislativi e riformatori, riflesso della estrema dinamicità dello scenario sociale e istituzionale. 

Tuttavia esso appare, quanto mai deficitario sul piano qualitativo, per demeriti riconducibili innanzitutto al legislatore[47].

Sul piano della formazione delle leggi, la mente corre alla scarsità e poca sistematicità dei codici di settore, alla dispersione e frammentazione di norme – spesso derogatorie di altre – nella galassia delle leggi vigenti, alla scarsa coordinazione dei rapporti tra nuove norme ed abrogazioni delle precedenti (risolti quasi sempre dalla giurisprudenza).

Parallelamente anche la tecnica legislativa, sul piano della formulazione delle disposizioni, appare sempre più scadente e oscura: paradigmatico, tra le altre cose, è l’impiego ormai dilagante e sistematico del rinvio ad altra o ad altre norme anche tra loro concatenate ed esse stesse sottoposte a rapida modifica/abrogazione.

Questo modus operandi – che caratterizza specialmente le legislazioni emergenziali (da ultimo quella pandemica) – incide pesantemente sulla conoscibilità e comprensibilità dei precetti da parte del cittadino comune privo di conoscenze qualificate.

Sempre sul versante della produzione normativa si deve tener conto della complessità, per non dire complicazione, del sistema delle fonti, il quale richiede un’attività quanto mai delicata per essere ricostruito e per individuare le norme di volta in volta rilevanti.

Si pensi a riguardo alla decodificazione, all’instaurazione del sistema multi-livello delle fonti, al dilagare delle norme tecniche, alla diffusione del c.d. soft law (come le linee guida Anac) e di fonti sub-normative o addirittura di tipo privato (protocolli cautelari e modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/01).

Non a caso si è parlato, già da qualche anno, parafrasando Zygmunt Bauman, di “diritto liquido” per descrivere il disordine e l’imprevedibilità che caratterizzano l’epoca attuale[48].

Contribuisce alla sempre maggiore instabilità del quadro giuridico anche l’accresciuto ruolo della giurisprudenza.

Come non tenere conto di fenomeni come l’overrulling giurisprudenziale, la c.d. “giurisprudenza normativa” come “fonte del diritto” riconosciuta dalla Corte di Cassazione, l’attivismo pretorio in ambiti, come quello dell’art. 2043 c.c., in cui la giurisprudenza è la prima creatrice di fattispecie giuridiche.

Fattore destabilizzante aggiuntivo è rappresentato anche dai frequenti contrasti tra la giurisdizione civile ed amministrativa, arrivati a coinvolgere anche la portata dell’art. 111, comma 8 Cost. ed il significato della nozione di “motivi inerenti alla giurisdizione”[49].

Infine notevole impatto ha avuto l’influsso del diritto eurounitario e di quello convenzionale della CEDU, entrambi a forte connotazione giurisprudenziale, che hanno portato anche ad una nuova considerazione della prevedibilità quale corollario del principio di legalità.

Si è in presenza, in definitiva, di un complesso di situazioni che trascendono la tecnologia e che andrebbero affrontati ad un livello – istituzionale e dogmatico – molto più alto, sensibilizzando verso valori come la (effettiva e reale) separazione dei poteri, la corretta cultura della giurisdizione, il rispetto dell’interpretazione letterale delle norme e avviando un rapporto più collaborativo e meno competitivo tra le giurisdizioni.

Ma vi sono anche ulteriori matrici che minano la calcolabilità del diritto e, di riflesso, anche l’utilizzabilità della tecnologia algoritmica.

Va considerata la tendenza, che accomuna tanto il diritto civile che quello amministrativo, a strutturarsi e permearsi sempre più di principi e clausole generali (come i canoni di buona fede, correttezza, proporzionalità, buona amministrazione, trasparenza).

Vi sono settori normativi quali le obbligazioni, i rapporti contrattuali asimmetrici, il diritto dei consumatori, la contrattualistica pubblica, in cui la loro forza è fortemente caratterizzante e impattante.

Principi e clausole generali, come è stato notato, «rispondono ‘immediatamente’, ossia senza mediazioni legislative e tramiti sillogistici, alla ‘concreta realtà di un rapporto vitale»[50]: essi aumentano il soggettivismo delle decisioni a discapito della calcolabilità la quale, in loro presenza, inevitabilmente viene meno.

Oppure si tenga conto di contesti in cui il percorso decisorio si estrinseca in un modo sostanzialmente non preventivabile come l’attività amministrativa discrezionale.

Dunque, traendo le somme, cosa resta della “calcolabilità” e, quindi, della prevedibilità del diritto?

Da sempre essa vive di una sorta di paradosso.

Sul piano della certezza, è connaturato al diritto stesso che dallo schema astratto (fattispecie) possa anticiparsi, quindi calcolarsi, l’esito ed il perimetro della valutazione legislativa, per poi adattarla ai fatti in concreto.

Se, invece, la si intende in senso di puro calcolo sfuma quasi in qualcosa di mitologico, utopico, alla luce della dinamica concreta dell’ordinamento, della sua incessante trasformazione alla stessa stregua di un organismo vivente.

E soprattutto, se si considera l’imprevedibilità dei fatti umani e l’imprescindibile opera di valutazione ₋ anch’essa umana ₋ attuata in sede di giudizio.

Soppesato tutto quanto fin qui detto, ben vengano sistemi informatici capaci di fornire il panorama della giurisprudenza rilevante in ausilio alla decisione o di agevolare l’oggettività di operazioni di mero calcolo, tuttavia non bisogna cadere in futuro in un altro, ben più grande paradosso, nel momento in cui si insegue la calcolabilità tecnologica del diritto.

Si arriverebbe al punto che un’esigenza prettamente umana, quale la razionalità tipica della modernità, andrebbe a negare l’uomo stesso, giudicato non più affidabile e non più in grado di applicare un suo prodotto, quale il diritto.

Quanto scritto nell’articolo 27 comma 3 della Costituzione “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” sembra, in proposito, fornire un ammonimento: ci ricorda che (non solo la pena ma in via generale) la norma è un fatto umano, dalla sua genesi fino alla sua applicazione e che un diritto senza umanità sarebbe come avere un’umanità senza diritto.


[1] Le opinioni espresse impegnano esclusivamente l’Autore e non l’Amministrazione di appartenenza.

[2] Il tema non è del tutto nuovo. Cfr. M. Weber, Economia e società, II, trad. it., Milano, 1974.

[3] https://www.treccani.it/vocabolario/algoritmo/

[4] Cfr. L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, Vol. I., II Ed., Diritto Avanzato Edizioni, Milano, 2018., pagg. 140-141.

[5] L. Viola, “Giustizia predittiva: è preferibile un modello deduttivo”, in Altalex, 2021.

[6] Cfr. Cons. di Stato, sentenza n. 7891 del 2021.

[7] Cfr. anche M. Corradino, “Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: sfide concrete e prospettive future”, in giustizia-amministrativa.it. 

[8] Si può definire l’«intelligenza artificiale» (abbreviato in “IA” oppure in “AI”, acronimo dell’inglese Artificial Intelligence), come l’«insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine, specialmente calcolatori elettronici, in grado di risolvere problemi e di riprodurre attività proprie dell’intelligenza umana» (T. De Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso, UTET, Torino 2000).

[9] Si parla anche, seppur, più raramente di “giustizia algoritmica” o di “giustizia automatizzata”.

[10] Cfr. pag. 24 della “Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi” adottata dalla Commissione Europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa il 3-4 dicembre 2018.

[11] Cfr. anche L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, cit., pagg. 167 e ss.

[12] N. Irti, “Un diritto incalcolabile”, Giappichelli, Torino, 2016, pagg. 4 e ss.

[13] Cfr. M. Weber, Economia e società, cit., pag. 17.

[14] Su questi aspetti, cfr. L. Viola, “Giustizia predittiva” in “Diritto on line (2018)”, Treccani.

[15] “Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”.

[16] Cfr. CGUE, sent. 28 giugno 2005, C-189/02, C – 202/02; Corte eur. dir. uomo, Sez. II, sent. 31 dicembre 2019, Parmak e Bakir c. Turchia, ricc. 22429/07 e 25195/07.

[17] Cfr. Convegno del 1 febbraio 2021 organizzato dalla Corte App. di Venezia e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia “La giurisprudenza predittiva, dal cittadino alla Corte di Cassazione: le prospettive”.

[18] Cfr. Cfr. L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, cit., pagg. 30 e ss.

[19] Min Giustizia, Monitoraggi della giustizia civile e penale: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_13.page

[20] L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, cit., pagg. 40 e ss.

[21] Cfr. L. Viola, “Giustizia predittiva”, cit.

[22] Cfr. L. Viola, “Giustizia predittiva”, cit.

[23] Il suo fondamento politico-criminale è prevenire l’esposizione a pericolo dei beni giuridici.

[24] Le tre norme prevedono che se la sezione semplice/cui è assegnato il ricorso non condivide un principio di diritto enunciato dalle sezioni unite/adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

La loro applicazione va contemperata con il principio dell’indipendenza dei giudici di cui all’art. 101 Cost.

Rilevante sulla portata del vincolo è la pronuncia Cass. civ, sez. I, 29 luglio 2015, n. 16048 per la quale «Il principio di cui all’art. 374, co. 3, c.p.c. va applicato in senso costituzionalmente orientato, entro confini rigorosi e con speculare esclusione del carattere vincolante di enunciazioni di carattere concettuale o dottrinario».

[25] Su cosa si intenda per “precedente conforme” cfrA. Scarpa, “Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti”: in “Judicium”, 2 marzo 2021 e “Giustizia Insieme”, 3 marzo 2021: «…la nozione di “precedente conforme” non sottende né la vis imperativa del giudicato né l’autorità della sentenza invocata in un diverso processo, di cui discorre l’art. 337, comma 2, c.p.c.: essa viene adottata dal legislatore in funzione di una progressiva semplificazione dell’attività motivazionale del giudice decidente, il quale è autorizzato a fare uso di “schemi decisionali” tratti da precedenti pronunzie dotate di un’efficacia persuasiva» (Comoglio)».

Per la giurisprudenza tale tipologia di motivazione può fondarsi su precedenti non solo di legittimità, ma anche di merito, del medesimo o di altro ufficio, «ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni» (Cass. Sent. 6 settembre 2016, n. 17640).

[26] Nei sistemi di common law la regola applicabile nasce dall’astrazione della ratio decidendi. Si tratta del nucleo della pronuncia che applica la norma ai fatti del caso concreto ed alla quale si riferiscono gli effetti del precedente, depurata dagli obiter dicta(affermazioni che prescindono dall’analisi del caso).

[27] In parallelo all’azione del legislatore, anche la codificazione della prassi giudiziaria viaggia lungo i binari della ricerca della semplificazione e standardizzazione degli atti giudiziari. Cfr. le delibere del CSM del 5 luglio2017, 22 novembre 2017 e 20 giugno 2018, che prevedono linee guida sulla redazione dei provvedimenti.

[28] Di notevole interesse, su questi temi, lo scritto di A. Scarpa, “Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti” cit.

[29] Camera dei Deputati, Commissione Giustizia, 15 marzo 2021, audizione della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sulle linee programmatiche del dicastero, anche in relazione al contenuto della Proposta di Piano nazionale di ripresa e di resilienza, min. 15:02 e ss.: https://webtv.camera.it/evento/17725

[30] La creazione di un archivio della giurisprudenza di merito è previsto anche dall’art. 7 (Banca dati della giurisprudenza di merito) del D.M. del Min Giustizia del 1ottobre 2015, recante Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell’ufficio per il processo.

[31] https://www.gnewsonline.it/forum-giustizia-digitale-cartabia-si-a-tecnologia-ma-a-supporto-dei-giudici/

[32] https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=9884&cHash=2d30d787f83ed5c005434c077b6d25bd

[33] https://www.santannapisa.it/it/news/se-la-scienza-dei-dati-si-mette-al-servizio-del-diritto-la-giustizia-diventa-predittiva-con#:~:text=DIRPOLIS-,Se%20la%20scienza%20dei%20dati%20si%20mette%20al%20servizio%20del,Istituto%20Dirpolis%20del%20Sant’Anna

[34] https://giustiziapredittiva.unibs.it/ ; https://www.giustiziabrescia.it/giustizia_predittiva.aspx

[35] http://www.iusspavia.it/-/accordo-quadro-con-la-corte-suprema-di-cassazione

[36] https://www.altalex.com/documents/news/2018/06/18/processo-penale-operativa-la-prima-applicazione-di-intelligenza-artificiale

[37]https://www.altalex.com/documents/news/2017/04/03/giustizia-predittiva-in-francia-online-la-prima-piattaforma-europea

[38] https://www.altalex.com/documents/news/2019/10/28/legal-innovation-nuovi-trend-da-londra

[39] Ad esempio, il sito “ROSS Intelligence” (database di giurisprudenza), il software “COIN” (Contract intelligence) in grado di esaminare contratti commerciali e di finanziamento, il sistema di giurisprudenza predittiva “Ravel Law”.

[40] https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/il-procuratore-virtuale-debutta-in-cina-cosi-lia-ora-elabora-le-accuse/

[41] Corte di Cassazione, I Sez. civ., sentenza n. 14381/2021.

[42] Cons. di Stato., Sez. VI, sentenza n. 8472/2019.

[43] Cfr. Sentenza n. 8472/2019 cit.

[44] Cons. St., sentenza n. 8472/2019 cit.

[45] Cfr. A. Traversi, “Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ci sarà un giudice robot?”, in “Questione Giustizia”.

[46] Cfr., tra gli altri, R. Bin, “Il diritto alla sicurezza giuridica come diritto fondamentale” in “Federalismi”, 12 settembre 2018; G. Severini, “La sicurezza giuridica e le nuove implicazioni della nomofilachia” in “Federalismi”, 10 ottobre 2018.

[47] Per una recentisima denuncia sullo stato caotico del quadro legislativo cfr. Relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2022:

http://www.giuristidiamministrazione.com/wordpress/corte-dei-conti-la-sezione-denuncia-la-sovrabbondanza-e-caoticita-della-legislazione/

[48] H.P. Graver, “Community, Law, Judicial activism and Liquid Rules – An EEA Prospective” – conference ‘European Legal Integration: Contemporary Challenges”, Facoltà di legge, Univ. di Oslo, 16 e 17 settembre 2005.

[49] Cfr. CGUE Sentenza nella causa C-497/20 Randstad c/ Italia.

[50] N. Irti, “Un diritto incalcolabile”, cit., pagg. 8 e ss.

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