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“Il Giudice in Italia applica la legge, viola la Costituzione”  Corrado CARNEVALE   L’imperterrita disapplicazione dell’art. 105 Cost. da parte del C.S.M.

 dell’avv. Jacopo Severo Bartolomei

 

La Costituzione, si sa, è la Carta fondamentale della Repubblica; tutti i cittadini, dovrebbero amarla e rispettarla, ed ai ragazzi si dovrebbe insegnarla, sia pure sotto forma di educazione civica, affinchè sin dalla prima età scolare abbiano familiarità e dimestichezza con il testo costituzionale, ne assimilino e metabolizzino i valori, lo sentano come appartenente al patrimonio della comunità in cui vivono.

L’articolo della Carta fondamentale dedicato al complesso delle strutture burocratiche dello Stato, il 97 Cost. sancisce i principi informatori dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, con la previsione di una riserva relativa di legge, in modo da assicurare il “buon andamento e l’imparzialita” (comma primo); indi lo stesso articolo stabilisce la modalità di certo preferenziale seppur non esclusiva (cfr. recentissima sentenza Consulta, con dispositivo reiettivo trapelato dal comunicato stampa 11.6.20, con revirement del precedente arresto n. 37/15 in analoga materia di conferimento incarichi apicali, senza concorso e tramite contratto, all’interno dell’Agenzia delle Entrate) di accesso agli uffici pubblici, individuandola nel concorso meritocratico, per titoli e esami. Il concorso pubblico si sostanza in una prova selettiva, aperta a tutti i candidati in possesso dei richiesti requisiti, atta a salvaguardare proprio il buon andamento-efficienza ed imparzialità dell’agire amministrativo, e quindi si pone in rapporto di congruo mezzo rispetto al fine perseguito in termini di preminente interesse pubblico; che agli uffici pubblici siano chiamati i migliori, i più capaci ed idonei tra tutti i candidati,

Tra gli uffici pubblici cui accedere solo per concorso meritocratico spiccano quelli rivestiti dai magistrati, che esercitano la funzione giurisdizionale in materia ordinaria ed amministrativa, ex artt. 102-103 Cost.. Tali giudici sono i soggetti deputati ad amministrare la giustizia “in nome del popolo” e pertanto risultano “soggetti solo alla legge”, ex art. 101 Cost. affinchè con la garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza da ogni altro potere, siano assicurate non solo l’assoluta loro imparzialità, bensì anche la retta equanimità nell’esercizio delicato d’essenziale funzione, a tutela dei diritti della cittadinanza e della credibilità-prestigio dell’intero ordine giudiziario.

L’imparzialità della giurisdizione e la professionalità dei giudici, con il primato della legge (rule of law), costituiscono connotati essenziali dello Stato di diritto contemporaneo, come evolutosi delle democrazie occidentali

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Ora, dopochè da decenni la magistratura, specie quella inquirente, si è arrogata un ruolo di supplenza rispetto alla poca incisività delle scelte di altri poteri dello Stato e alla carenza, vera e propria latitanza in certi periodi e determinati settori, dei medesimi nello scenario pubblico – complice il circo mediatico-giudiziario mai a sufficienza valutato in sua portata dirompente ed insanamente condizionante del flusso della rappresentanza politica dagli elettori agli eletti, dai cittadini votanti ai loro rappresentanti – lo scandalo connesso disvelato dal cd. “affaire Palamara & Co.”, che ha coinvolto direttamente i membri togati del CSM, e pure l’ex Vicepresidente avv. Legnini, ha fatto tornare di attualità il tema non più rinviabile della riforma della giustizia, riforma che investa espressamente l’aspetto ordinamentale, la separazione delle carriere e l’intero sistema di funzionamento del CSM, nelle sue varie articolazioni, non ultima la sezione disciplinare.

In verità, il fenomeno della degenerazione correntizia del CSM, venutosi vieppiù configurando da “Parlamentino dei giudici” ad “Assemblea di gruppi” della magistratura associata – quasi proiezione rappresentativa dei rapporti di consistenza e forza tra le varie correnti presenti all’interno dell’ANM e “organo di teatro” deputato alla mera ratifica di scelte assunte altrove– dequotazione attestata ora inesorabilmente dalla lettura dei verbali di intercettazioni disposte nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura della Repubbica di Perugia, per l’ipotesi iniziale di corruzione a carico del dr. Palamara ed altri, è tutt’altro che nuovo. Tale fenomeno è stato stigmatizzato da tempo da vari di studiosi (prof. Di Federico, G. Guarnieri), politici (dichiarazione 2008 del sen. M. Gasparri) e persino dell’ex Presidente della Repubblica G. Napolitano.

In particolare, il predecessore del Presidente Mattarella, aveva reiteratamente nel corso del suo doppio mandato, condannato pubblicamente e con accenti veementi quel fenomeno, pure nei suoi collegamenti con la politica, definendo le modalità decisorie del CSM “malsani bilanciamenti tra le correnti (…) frutto di pratiche spartitorie rispondenti a interessi lobbistici, logiche trasversali, rapporti amicali, sino a simpatie o collegamenti politici”. Nonostante la condanna unanime, senza mezzi termini, financo dalle stesse correnti della magistratura che percepivano lo smarrimento ormai di qualsiasi orizzonte culturale di confronto e differenziazione, l’invito a porvi rimedio è caduto nel vuoto per decenni.

Il disegno di legge delega che il Guardasigilli Bonafede si appresta nell’immediato prosieguo a far approvare in Consiglio dei Ministri, dovrebbe incentrarsi, stando a indiscrezioni e notizie trapelate, su 3 profili tra loro complementari:

  1. a) il nuovo sistema elettorale per la maggioritaria (16 su 24) componente togata del CSM;
  2. b) la disciplina del rapporto tra magistratura e politica, sotto l’aspetto delle condizioni più rigorose di partecipazione dei magistrati alla competizione elettorale (con l’auspicio che non si ripetano incresciose situazioni, come per il Senatore Grasso, candidatosi all’inizio scorsa legislatura, dopo aver smesso nemmeno da 30 gg. i panni del Procuratore nazionale antimafia, poi eletto Presidente del Senato) ed al rientro nei ruoli dopo la fine della parentesi politica (inibizione della cd. porte girevoli);
  3. c) le condizioni per la nomina a membro laico del C.S.M., con esclusione di coloro che abbiano rivestito significative cariche politiche (in primis parlamentari) nel lustro antecedente all’elezione da parte delle Camere riunite (ricordando che gli ultimi vicepresidenti del C.S.M. V. Rognoni, M. Vietti, N. Mancino, G. Legnini e David Ermini, sono stati tutti deputati o senatori).

Questa riforma del CSM definita dei “soliti buoni propositi” o “dei pannicelli caldi”, ovvero dai più critici quale propria controriforma, ennesimo tentativo elusivo della necessaria incisiva riforma, manovra atta a distogliere l’attenzione da una non più possibile autoriforma (mantra che pure si è a gran voce caldeggiato, sino all’anno scorso, a debutto inoltrato dell’affaire Palamara & co., forti della pretesa di “poche mele marce” in un “ corpo sostanzialmente sano”, perdipiù concentrate nell’unica corrente di UNICOST, capitanata dall’ex presidente ANM indagato), nulla dice su altre evidenti criticità di primario rilievo. Tali criticità, che assumono a snodi ineludibili, di ogni riforma degna del suo nome sono costituiti – tra gli altri – dal mantenimento all’interno del CSM della sezione disciplinare (nell’ attuale composizione sbilanciata di 6 membri togati e 2 laici, col quorum richiesto di almeno 4 voti per un giudizio di responsabilità disciplinare dell’incolpato magistrato), dal funzionamento della Prima commissione in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale o funzionale ad altra sede, in applicazione latamente discrezionale della legge delle guarentigie, ovvero dall’ambito distacco fuori ruolo dei giudici ordinari, presso il Ministero della Giustizia, altri organi costituzionali, CSM, ect. per la cui assegnazione le intercettazioni hanno disvelato l’influenza determinante del correntismo, al pari che per la nomina ai posti direttivi, dei vari uffici giudiziari requirenti (le Procure) e giudicanti.

Si obietterà che il meglio è nemico del bene, e che approntando una vasta riforma organica – comportante in alcuni snodi pure il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost., abbisognevole di periodi lunghi ed ampie convergenze all’interno della maggioranza e pure con l’opposizione – i tempi son destinati ad allungarsi, mentre la diffusiva virulenza della “infezione istituzionale” della magistratura associata e del CSM esige un intervento rapido ed efficace; pertanto, i sostenitori della proposta di riforma puntuale propugnata dal Ministro Bonafede avv. Alfonso – proposta che, invece, per i detrattori si risolve in “riformetta” troppo circoscritta e dall’ispirazione sfumata, lungi dal poter conseguire l’effetto palingenetico additato da roboanti parole di presentazione – sono convinti che egli abbia ben fatto a riesumare in fretta e furia, qualche appunto preso e lasciato nel cassetto dal Predecessore Guaradasigilli Andrea Orlando, consci come la stessa coalizione giallorossa che sostiene l’esecutivo Contebis abbia accusato proprio di recente delle insidiose fibrillazioni sui problemi della giustizia, sia per divergenze su singoli temi (ad es. soppressione prescrizione) che per differenti sensibilità di fondo tra le varie formazioni (essenzialmente tra quella più garantista di IV di Renzi e l’altrà più giustizialista della stragrande parte del M5S).

Inoltre l’attuale Ministro, indubbiamente è stato spinto a tanto, dalla non ancora conclusasi stagione di vivaci polemiche divampate sul suo operato (cd. circolare antiCovid del dr. Basentini Capo del DAP, dimessosi al pari della pressochè totalità dei magistrati distaccati presso il Ministero; il decreto legge per le “ricarcerazioni”, già sospettato di non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costittuzionale e reiteratamente rinviato (3 volte in meno di un mese) alla Corte costituzionale, di cui l’ultimo ordinanza da parte di quel Tribunale di sorveglianza di Sassari, disponente la messa in detenzione domiciliare per gravi motivi di salute di detenuto in regime di isolamento ex art.41bis Zagaria), e soprattutto, dal lato eminentemente politico, dal fatto di esser scampato per il rotto della cuffia alla mozione di sfiducia individuale calendarizzata al Senato (grazie a disinvolto quanto inopinato cambio di rotta del Sen. Renzi, che aveva tuonato in più occasioni contro l’operato del guardasigilli, nonchè aveva fatto riecheggiare parole di sdegno in aula palazzo Madama su straripamento di magistratura inquirente, nell’equiparare la fondazione Open a “articolazione di partito politico”), in riferimento all’intera gestione carceraria degli ultimi mesi, dalle rivolte con morti e feriti, gravi danneggiamenti, contagi di agenti penitenziari, per ultimo ma non da ultimo, pure richiami e richieste informazioni dalla CEDU, etc.

II vicepresidente PD Orlando, che non ha lesinato di far ascoltare la sua voce sui problemi della giustizia e che al cospetto del Bonafede, propugnatore di prescrizione e legge spazzacorrotti, appare vieppiù – ancorchè né avvocato né laureato in giurisprudenza – campione di garantismo e moderazione, gli avrà rimproverato di aver lasciato per troppo tempo nel cassetto, l’unico gioiello partorito da sua iniziativa di convocazione degli “stati generali” della giustizia, ad inizio scorsa legislatura, cioè ci riferiamo a quella riforma dell’ordinamento penitenziario, ancorchè organicamente delineata, rimasta lettera morta per ragioni di convenienza politico.elettorale e non riproposta dal Contebis.

Orlando certo non disdegna che il suo successore, quantomeno, dopo averla integrata e riadattata, abbia presentato come nuova, un progetto riformatore, di corto respiro, già perlopiù esistente, cui ha aggiunto negli ultimi giorni l’orpello delle “quote rose” o della “preferenza di genere” per assicurare la presenza di donne.

A ben vedere, però, ad onta di annunci mediatici e solenni proclamazioni, il disegno di legge delega nient’altro è che la versione riveduta e corretta di un progetto presente in via Arenula, ora additato quale “Grande Riforma”, capace di assolvere a funzione di catartica rigenerazione del CSM.

Oblitera il Ministro che tale progetto, per quanto levigato ed edulcorato , non è minimamemte destinato a intaccare e tantomeno ad estirpare il pernicioso fenonemo della degenerazione correntizia nei processi decisionali dell ’organo di autogoverno, soprattutto allorquando procede a scegliere i titolari di incarichi direttivi.

Come ha ricordato il prof. G. Di Federico, già membro laico CSM (cfr. articolo ”Così il CSM ha cancellato il merito dalla magistratura”, Il Riformista dell’ 11.6.20, pg. 6/7), il CSM ha reiteratamente e – iniziando dal decennio 1968.1977 a ridosso delle nefaste legge breganze e breganzone (1966-1973) – in maniera sistematica disapplicato parte significativa della disposizione dell’art. 105 Cost., secondo cui “ spettano secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”

Ebbene l’insigne studioso, con ultraquarentennale esperienza di ricerca comparata sui sistemi giudiziari, ritiene che la principale ragione per cui le correnti siano un fattore rilevante e di decisiva importanza, in ogni modalità decisoria del CSM, risiede proprio nel fatto che dalla seconda metà degli anni 60, l’organo di autogoverno ha di fatto svuotato di significato tale attribuzione, quasi a non volerla applicare, smettendo di procedere a promozioni meritocratiche ed invece cedendo allo “automatismo gerontocratico” per l’avanzamento di carriera dei magistrati.

Dalla seconda metà degli anni 60, il CSM ha smantellato le preesistenti e competitive valutazioni di professionalità, dando a tutti i magistrati valutazioni positive in base a mera anzianità, con conseguente automatico passaggio da una classe stipendiale all’altra più elevata e contestuale miglioramento quindi del trattamento giuridico.economico in godimento, senza alcun screnning di professsionalità . Promozioni automatiche ed indiscriminate per tutti o quasi: le cifre sono impietose, giacchè le valutazioni negative – di regola solo momentanee, comportanti il mero rallentamento dell’avanzamento per periodo più o meno lungo, recte breve, ma non l’arresto permanente in classe di stipendio di provenienza – si sono attestate tra lo 0,5 e lo 0,9 (in prativa i “rallentati” su 8000 appartenenti all’intera magistratura, oscillano tra 40 e 70 giudici, gli unici assoggettati a lieve ritardo in progressione di carriera e stipendio).

Solo in Italia capita che tutti i magistrati siano “altamente qualificati e di spiccata diligenza”, senza esser sottoposti ad alcuna valutazione di professionalità; l’assurdo che tale valutazione viene presa, non si sa bene in base a quali riferimenti, anche per magistrati fuori ruolo o in aspettativa parlamentare per più mandati (emblematici i casi narrati da M. Mellini e Livaidoti “Magistrati l’ultracasta”, della dr. Elena Paciotti, Pres.te ANM e poi Europarlamentare, e anche di recente della vicenda Senatrice A. Finocchiaro di Catania, che ha riportato, per tutto il lungo periodo di svolgimento mandato parlamentare, sempre valutazioni entusiastiche, per poi collocarsi a riposo, dopo il denegato distacco in via Arenula, non volendo tornare a indossare la toga corrente).

I Magistrati in servizio in Francia e in Germania, che hanno un trattamento stipendiale di ingresso inferiore a quello italiano, sono periodicamente sottoposti – a garanzia di qualità ed efficienza loro prestazioni – a scrupolose valutazioni selettive di professionalità, durante l’intero arco di loro permanenza in servizio, e grazie all’operatività di tale filtro meritocratico, solo un numero assai limitato e vagliato raggiunge i vertici della carriera .

In presenza di graduatorie di merito, generate da siffatte valutazioni, l’ambito di apprezzamento discrezionale demandato al CSM, che spesso sfocia nell’arbitrio essendo condizionato dall’appartenenza correntizia, dagli appoggi reperiti e da patti trasversali, se non da bieca logica dello scambio di favori (do ut des), risulterebbe drasticamente limitato ed il potere decisionale del CSM vincolato al rispetto dei rigorosi criteri di legge e dei principi costituzionali, in assegnazione degli incarichi direttivi e fuori ruolo, onde prescegliere i migliori e i più idonei alla singola carica.

Invece in Italia, in assenza dell’operatività di tali imprescindibili meccanismi selettivi, la meritocrazia è offuscata, la progressione in carriera livellata, la qualità dei magistrati titolari di posti apicali proletarizzata, secondo la dinamica inesorabile della curva di Gauss ( “ a capello di carabiniere”, con allargamento base e smussamento al ribasso della punta ), con la conseguenza nefasta di risulta che l’effettiva riuscita delle candidature previste per posti direttivi dipenda non già dalle condizioni di partenza (CV, esperienze avute, risultati conseguiti, attitudini dirigenziali, etc,) bensì dall’appoggio rinvenibile in seno alle correnti del CSM e all’intermediazione del Palamara di turno.

Da fine anni 60, il termine stesso di PROMOZIONE è divenuto lessicalmente desueto, tanto da scomparire dalle decisioni e dai verbali del CSM, cosicchè in forza di tali decisioni consiliari “frutto della necessaria mediazione” (ipse dixit dr. Palamara al conduttore televisivo dr. Gilettti in ultima trasmissione su LA7, “Non è l’Arena” di domenica 7.6.20), persone mediocri si ritrovino ad essere assegnatarie di migliori posti o addirittura di prestigio, con provvedimenti “tirati” ispirati al favore correntizio, recanti motivazioni insufficienti o contraddittorie.

Qui si apre uno scenario che, se non fosse unico da autentica commedia italiana, risulterebbe grottesco ed inquietante;

A.Essendo tali provvedimenti, non supportati da valutazione di merito certa, dal decisum opinabile, possono esser impugnati dai candidati che si sentano ingiustamente pretermessi dal posto assegnato, innanzi al Giudice amministrativo (ricorso al TAR; appello in Consiglio di Stato), con le prevedibili conseguenze di generazione di incertezza e sfiducia;

Sempre il prof. Federico compara la situazione dell’ultimo concorso per posti direttivi in cassazione del 1977, ove non ci furono ricorsi, con il proliferare di un crescente contenzioso – circa 780 ricorsi, durante il quadriennio della sua consiliatura al CSM – rimarcando adeguatamente che da allora detti ricorsi investivano nomine a posti di assoluta preminenza presso la Suprema Corte (Primo Presidente Cassazione; Pres.ti titolari di n.2 sezioni; Proc.re generale aggiunto, etc,), posti cioè ricoperti da due dei tre membri di diritto CSM, con un disdicevole andazzo senza pari in Europa.

  1. Come se questo scenario inquietante non bastasse, capita sovente che gli interessati dopo aver ottenuto dagli organi della giustizia amministrativa il giudicato di annullamento della nomina erronea, debbano attivare il giudizio di ottemperanza innanzi al competente Collegio, in quanto pur di fronte a pronuncia irrevocabile il CSM si ostini, spesso e volentieri, a non dargli “spontanea” esecuzione come son tenute tutti gli altri uffici delle pubbliche amministrazioni, adducendo argomenti infondati e speciosi.

Per non dire poi, quando il CSM per sottrarsi all’esecuzione del giudicato, con chiari intenti ostruzionistici o dilatori, si concede il lusso di sollevare – nonostante sia inequivocabile il riparto delle rispettive competenze costituzionalmente delimitate – conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato, innanzi alla Corte costituzionale! Sono i membri del CSM, cioè giudici rappresentanti di altri giudici che devono assicurare al cittadino il servizio della giustizia, non intasarlo con beghe pretesuose o giochi di potere.

E pensare che ogni giudice, come potere diffuso, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, ma c’era una disposizione – a quanto consta ora abrogata -che quando lo faceva senza una parvenza minima di plausibilità doveva essere suscettibile di procedimento disciplinare da parte del CSM !

Pertanto il CSM ha perso ogni credibilità, anche nella sua sezione disciplinare di fronte alla perniciosa pervasività delle disfunzioni e delle degenerazioni denunciate.

IL CSM verminaio, cloaca, o più semplicemente luogo di costante intermediazione politica non è in grado di assolvere alla sua funzione istituzionale, nella sua attuale composizione deve esser sciolto e poi ricostituito con diverso sistema elettorale, prevedibile con decreto-legge ricorrendo in circostanza tutti i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza ex art. 77 Cost.. All’uopo Bonafede asserisce che la sua riforma prevede “un meccanismo per garantire in un’ottica di eliminazione del carrierismo, che solo il merito (sic!) sia al centro dei criteri con cui si procede nelle nomine e nell’avanzamento delle carriera”

Ma rispondendo 11.6.20 al “Question time” al Senato, ha riconosciuto che l’esigenza della riforma deriva dal fatto che “la credibilità e il prestigio della magistratura sono state duramente colpiti dagli eventi in quel contesto. Siamo al punto di non ritorno, un intervento netto e profondo, a tutela dei cittadini e della stragrande maggioranza della magistratura che guarda con sdegno a queste degenerazioni, non è più rinviabile”

Quis custodiet custodies?

Ministro Bonafede il suo approccio al problema è riduttivo ed ingenuo, soprattutto nell’invocare enfaticamente il merito senza porsi il problema di attuare le promozioni per merito imposte dalla Costituzione,

Allarghi i suoi troppo ristretti orizzonti culturali e riconosca che la formazione manichea che l’ha portata sin ora a dividere i cittadini in buoni e cattivi, colpevoli e innocenti, apprezzabili e deontologicamente disdicevoli, senza chiaroscuri e sfumature di grigio, non rappresenta di certo il bagaglio giusto per affrontare compito così impegnativo.

Si riparta dalla constatazione della disapplicazione degli artt. 105 – 97 Cost. da parte del CSM, onde assicurare il merito nelle promozioni; si constati che la politica di promozione generalizzata di tutti i magistrati senza selezioni valutative, portata avanti per troppi decenni dalle correnti del CSM, alimenta il perpetuarsi di intese tra loro a scopo clientelare.associativo; Si ammeta che alcuni membri e a volte lo stesso exVicepresidente (G. Legnini) in varie circostanze hanno tenuto condotte illecite, non solo sul piano deontologico, ma di strumentalizzazione eversiva della funzione.

Infine ci si convinca che gli attuali componenti CSM, se son obbligati a promuovere indiscriminatamente tutti i colleghi, lo fanno per non dover bocciare se stessi. L’unico segno di tangibile rinnovamento, percepibile da quell’opinione pubblica ai cui occhi i magistrati devono non solo essere ma anche apparire imparziali, restano le dimissioni, spontanee o indotte dal Capo dello Stato. Il Ministro della Giustizia che ha sempre dato spazio ed alimentato la cultura del sospetto, nel presente frangente non può non concordare con illustre Cons. P. Davigo che “non bisogna aspettare le sentenze” men che mai il giudicato, ma bisogna agire subito.

Infine, rammentando le asserzioni dapprima di Corrado Carnevale ( “il giudice italiano applica la legge e viola la Costituzione”) e poi di Francesco Cossiga: “le funzioni politiche devono restare del tutto estranee al ruolo del CSM” – ora in Dialogo sulla Giustizia, Macerata 2003 – si potrà costatare che “ il CSM disapplica costituzione e legge”.

Motivo per cui il CSM và prima sciolto o “dimissionato” e poi riformato, in conformità a risultanze di nostra ricostruzione sistematica dei poteri presidenziali sul CSM in crisi, occasionata da commento critico a nota quirinalizia 28.5.20 (L’Opinione delle Libertà, edizioni 3 e 4 giugno 20); prospettazione singolarmente avallata dall’expresidente Camera L. Violante (ribattezzato “piccolo Vysinskij” dal Picconatore, con icastica locuzione spesso ripresa da Mauro Mellini, exmembro laico CSM e storico “garantista impenitente” d’estrazione radicale) che in recentissima stimolante intervista, ha lanciato la proposta di scelta del Vicepresidente direttamente da parte del Capo dello Stato, per evitare che “ogni consiliatura nasca con uno scambio che legittima tutti quelli successivi, tra le correnti e tra queste e la componente laica”, confermando la natura prevalente di delegato del Capo dello Stato del Vicepresidente CSM, con tutte le implicazioni conseguenti. Sempre Violante ha ricordato che “non è una legge elettorale che può risolvere“ i problemi di disfunzionamento e politicizzazione dell’organo di autogoverno della magistratura, infatti “il CSM l’ha cambiata cinque o sei volte (si noti lo pseudo lapsus, non il legislatore su consiglio del CSM, ma il CSM quale legislatore in proprio sul sistema elettorale, argomento trattato da interna corporis ….). Si è cercato di estendere la platea degli eleggibili, poi quella degli elettori, poi di rivedere le regole, da proporzionale a maggioritario e viceversa; ma gli elettori sono diecimila, un paesino, e mettersi d’accordo è sempre possibile. Bisognerebbe guardare ad altro” (Panorama n.24 del 10.6.20, pgg.23-26, intervista di Emanuela Fiorentino)

Per finire è bene tornare a segnalare all’attenzione vigile sia del Ministro della Giustizia che del Capo di Stato-Presidente CSM – cui non è mancata più di una occasione di riscontro dell’attuale vertiginoso calo di fiducia dei cittadini nella giustizia – tutte le implicazioni delle vicende capitate al CSM dal 2017 in poi, ed esortarli (come dice il Prof. Giorgio Spangher, su Il Riformista) a meravigliarsi non tanto dei gravi fatti in sè, quanto della circostanza che” pur essendo tutto quanto emerso perfettamente conosciuto, la fiducia si possa esser mantenuta cosi elevata”. Prodigio della proverbiale italica capacità di adattamento e al contempo del male endemico della carenza di reale capacità di indignazione civile.

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