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Corte dei conti – La nuova competenza territoriale per i processi con convenuti magistrati

Corte dei conti

La nuova competenza territoriale per i processi con convenuti magistrati

Si applica anche ai fatti anteriori al nuovo Codice del Processo contabile

Pubblichiamo questa interessante ordinanza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Veneto che fa applicazione, per la prima volta, dell’art. 18, comma 3, del nuovo Codice del Processo Contabile (decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) che, in analogia a quanto stabilito dall’art. 11 c.p.p. e 30-bis c.p.c. prevede che “la competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistratro della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell’ambito della cui com petenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della comanda, è attribuita alla sesione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice”.

L’interesse per la pronuncia della Sezione Veneto deriva, altresì, dal fatto che risolve un problema che può definirsi di diritto intertemporale in quanto l’invito a fornire deduzioni era stato emesso prima dell’entrata in vigore del codice mentre la citazione è stata depositata vigente la nuova normativa. Alla contestazione della difesa del convenuto in ordine alla competenza della Procura contabile del Veneto l’Ufficio requirente aveva ritenuto di essere comunque titolato all’emissione della chiamata in giudizio in relazione a continuum invito – citazione come stabilito dall’art. 87 del Codice. La tesi è stata disattesa dalla Sezione in relazione a varie considerazioni, procedendo dalla natura processuale della norma e, pertanto, della sua immediata applicazione, anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore del Codice richiamando altresì l’orientamento della Corte di Cassazione in sede di applicazione dell’omologo art. 30 bis c.p.c..

Sullo sfodo la natura di competenza inderogabile in applicazione del principio costituzionale (art. 25, comma 1) della precostituzione del giudice naturale.

L’ordinanza suggerisce altri spunti che proponiamo all’attenzione dei lettori, disponibili a pubblicare eventuali interventi di approfondimento.

 

 

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto

0rd. 63/2017 del 7 luglio 2017: Pres. ed Est. Carlino – P.M. Evangelista e Imposimato – Pr/c Giuseppone (Avv. Sfrecola)

 

FATTO

Con atto di citazione depositato il 21 dicembre 2016, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinnanzi a questa Sezione giurisdizionale il dott. Vittorio Giuseppone, magistrato contabile ora in quiescenza, per ivi sentirlo condannare al pagamcheento della somma di euro 450.149,00, in favore della Corte dei conti, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo e alle spese di giudizio.

La Procura ricostruisce i fatti posti a carico del convenuto sulla scorta di quanto emerso dall’ordinanza di custodia cautelare in data 31/5/2014, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Venezia nel procedimento penale n. 12236/13 R.G.N.R., avviato per illeciti connessi ai lavori di realizzazione del sistema di difesa di Venezia dalle acque alte, cosiddetto “MO.S.E.” (modulo sperimentale elettromeccanico), affidati in concessione al Consorzio Venezia Nuova (C.V.N.).

Le indagini penali, originate da accertamenti fiscali nei confronti di alcune imprese consorziate ed estese poi allo stesso Consorzio, disvelavano la sussistenza di reati tributari commessi mediante fatturazioni per operazioni inesistenti. L’inchiesta poneva in luce come la costituzione di illeciti fondi extra-bilancio, da parte delle imprese, servisse alla corruzione di esponenti politici e di pubblici funzionari per l’ottenimento di finanziamenti e di altre agevolazioni.

La misura cautelare personale attingeva anche il dott. Vittorio Giuseppone, magistrato della Corte dei conti, già in servizio, in assegnazione principale, presso gli Uffici di controllo della Corte dei conti per il Veneto dal 1° novembre 1997 sino al 30 aprile 2004 e, in aggiuntiva, sino al 15 luglio 2005.

Allo stesso veniva attribuito il reato continuato di corruzione, in concorso con altri, per atti contrari ai doveri di ufficio (artt.81 cpv, 110, 319 e 321 c.p.), per fatti commessi a Venezia nel periodo compreso tra il 2000 e il 2008.

In particolare, dal capo di imputazione n. 7 elevato a suo carico, si rileva che l’ing. Mazzacurati Giovanni, Presidente del Consorzio Venezia Nuova, nel quadro di un generalizzato disegno corruttivo di pubblici funzionari, aveva concordato, con i responsabili delle principali imprese consorziate, la necessità di corrispondere denaro anche ad un magistrato della Corte dei conti, allo scopo di ccelerare la registrazione degli atti di approvazione delle convenzioni, dai quali dipendeva l’erogazione dei finanziamenti concessi al MOSE, e di ammorbidire i controlli di competenza della Corte dei conti sull’impiego delle somme erogate al Consorzio.

Al fine di porre in essere le illecite dazioni, veniva costituito un fondo comune di danaro contante, denominato “fondo NERI”, versato pro-quota dalle imprese disponibili a partecipare all’accordo criminoso, denaro che veniva poi restituito alle imprese stesse, mediante contratti per prestazioni tecniche fittizie o anticipazioni su riserve sovradimensionate.

Tale denaro veniva consegnato in contanti all’ing. Luciano Neri (dirigente del Consorzio) che lo versava a Giuseppone Vittorio, per compiere o per aver compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio. In particolare, secondo l’accusa penale, Giuseppone avrebbe percepito una sorta di stipendio annuale, oscillante tra i 300.000,00 e i 400.000,00 euro, che gli veniva consegnato, con cadenza semestrale, a partire dai primi anni del 2000 e sino al 2008 e non meno di euro 600.000,00, nel periodo tra il 2005 e il 2006.

L’ordinanza di custodia cautelare specifica che i pubblici ufficiali ed i politici venivano pagati sistematicamente, in modo generalizzato e anche in assenza di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, solo per esercitare la propria influenza e consentire che la realizzazione del progetto MO.S.E. proseguisse senza alcun intralcio temporale e giuridico.

Con riferimento alle anomalie dei controlli della Corte dei conti sul C.V.N., emerse dalle acquisizioni documentali, il GIP ha osservato che, in relazione alle opere del MO.S.E. eseguite dal Consorzio, quest’ultimo era sottoposto al controllo della Corte dei conti di Venezia e di Roma. In particolare, il GIP ha richiamato un’indagine sul progetto MO.S.E., svolta dalla Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti. In ordine a tale indagine, approvata con Deliberazione n. 2-2009-G, veniva messo in evidenza il ritardo nel deposito, funzionale a consentire di emendare la relazione approvata dalla Sezione, predisposta dal Consigliere Mezzera e contenente considerazioni pregiudizievoli per gli interessi del Consorzio; in particolare, il GIP osservava che talune correzioni alla relazione erano state effettuate presso il Consorzio, essendo stato ritrovato dalla Polizia giudiziaria il file della stessa nel computer dell’ing. Neri, con l’apposizione di modifiche soppressive o emendative di rilievi.

Dall’ordinanza custodiale si evince altresì che tale Pravatà Roberto, procuratore del Consorzio, aveva dichiarato che il Neri era in rapporti di amicizia o parentela con Giuseppone, a cui si rivolgeva in caso di necessità.

In particolare, il C.V.N. avrebbe chiesto l’intervento di Giuseppone in occasione di un rilievo, formulato a metà degli anni 2000 dalla Corte dei conti di Venezia, sulla non giustificabile entità della percentuale in base alla quale veniva calcolato il corrispettivo spettante al concessionario.

Anche tale Savioli Pio, Consigliere del C.V.N. e collaboratore del Mazzacurati, dichiarava di essere a conoscenza della disponibilità a favore del Consorzio da parte di un esponente della Corte dei conti.

Ulteriori prove, secondo l’ordinanza di custodia cautelare, emergerebbero dalle dichiarazioni rese da Mazzacurati Giovanni e da Baita Piergiorgio, rispettivamente presidente e vice presidente del Consorzio.

Il primo, in particolare, ha confermato che fu Neri Luciano a procurare il contatto con la Corte dei conti e che il magistrato di riferimento si identificava in Giuseppone (che peraltro riconosceva in fotografia), nei cui confronti furono effettuati pagamenti dalla fine degli anni ‘90 e sino al 2008, allo scopo di accelerare le procedure di controllo della Corte dei conti.

Il secondo ha confermato la regolarità dei pagamenti, effettuati dal Neri, a favore di un esponente della Corte dei conti di cui non conosceva il nome, ma che, comunque, riteneva essere in servizio presso la sede centrale; ha, altresì, confermato le circostanze della correzione della relazione approvata con delibera n.2/2009 dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.

In base alle anzidette prove, Giuseppone Vittorio veniva rinviato a giudizio per il reato di corruzione propria in data 4 agosto 2015.

Con sentenza n. 1522/2015 del 21 dicembre 2015, il Tribunale di Venezia ha dichiarato il non luogo a procedersi nei confronti del Giuseppone, in quanto il reato posto a suo carico è risultato estinto per maturata prescrizione.

Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza, proposto dal dott. Giuseppone, veniva rigettato con sentenza della Suprema Corte n. 2772/2016.

La Procura regionale, in sede istruttoria, ha ritenuto di svolgere ulteriore autonoma attività istruttoria e ha proceduto alla audizione di alcuni soggetti richiamati nella citata indagine penale, al fine di comprendere più approfonditamente le vicende relative ai fatti corruttivi in questione.

In data 12/04/2016, è stato sentito l’ing. Piergiorgio Baita (componente del consiglio direttivo del Consorzio e rappresentante legale della Mantovani spa) che ha messo in evidenza l’importanza, per il Consorzio, di ottenere una celere evasione degli atti da parte degli Uffici di controllo della Corte dei conti e ha confermato che i rapporti corruttivi venivano mantenuti dall’ing. Neri, il quale, sistematicamente, effettuava dazioni di danaro (in particolare, in occasione dell’ atto aggiuntivo dell’anno 2005, che aveva introdotto il prezzo chiuso, e per il quale era stata effettuata una dazione di 600.000,00 euro tramite Neri). Il predetto ha, quindi, confermato di avere pagato Neri per corrispondere soldi ad esponenti della Corte dei conti, pur ignorando chi fosse il destinatario e quanti fossero gli effettivi percettori. Ha, infine, confermato la rilevanza della delibera della Sezione centrale del controllo sulla gestione del 2009, in relazione agli effetti sfavorevoli che sarebbero potuti derivare ai danni del Consorzio.

In data 27/4/2016 è stato sentito il sig. Pio Savioli (membro del comitato direttivo del Consorzio), il quale ha confermato il ruolo del Neri quale incaricato delle illecite dazioni, pur affermando di non conoscere chi fossero i destinatari dei pagamenti e se gli stessi avvenissero a favore di esponenti dell’Istituto in servizio a Roma o a Venezia.

In data 13/5/2016, la Procura contabile ha sentito il sig. Federico Sutto (responsabile dei progetti speciali del Consorzio), il quale ha confermato che il referente del Consorzio per la Corte dei conti era l’ing. Neri e ha descritto le iniziative adottate per emendare la relazione approvata dalla Sezione del controllo nel 2009.

In data 11/5/2016, la Procura contabile ha sentito il sig. Roberto Pravatà (direttore amministrativo e finanziario del Consorzio), che ha confermato l’importanza del ruolo rivestito dalla Corte dei conti per il Consorzio, sia a Roma che a Venezia, e ha richiamato taluni importanti aspetti del rapporto convenzionale favorevolmente decisi grazie a dazioni illecite.

In data 28/4/2016, la Procura contabile ha sentito, quale persona informata sui fatti, l’ing. Neri, il quale, nel confermare il suo rapporto di amicizia con Giuseppone, ha dichiarato di avergli talvolta chiesto consigli su come rispondere ai rilievi della Corte, negando, tuttavia, di avergli corrisposto tangenti. Ha confermato le correzioni apportate alla delibera della Sezione del controllo, pur affermando di non conoscere chi avesse eseguito le modifiche della relazione Mezzera e chi fossero, nella circostanza, i referenti della Corte dei conti.

In data 15/4/2016, è stato sentito il sig. Nicolò Buson (direttore finanziario della Mantovani Spa), il quale ha confermato l’importanza del ruolo della Corte di conti nelle procedure MOSE e ha affermato di non conoscere i soggetti a cui andavano i soldi che il Consorzio destinava periodicamente ad esponenti della Corte dei conti e che, per conto della società di appartenenza, egli personalmente consegnava al Neri.

In data 14/6/2016, è stato sentito l’avv.to Alfredo Biagini, in qualità di consulente giuridico del Consorzio, che ha riferito in merito all’andamento dei rapporti istituzionali del Consorzio con la Corte dei conti, sia in sede di controllo preventivo di legittimità che in sede di controllo sulla gestione. Ha riferito circa le valutazioni da lui effettuate sulla relazione approvata dalla Sezione del controllo sulla gestione.

La Procura ha inoltre prodotto documentazione probante i rapporti, anche di famiglia, tra Giuseppone e Neri, nonché il contenuto di alcuni SMS, con i quali Giuseppone informava Neri della avvenuta registrazione di atti.

Ritenuta la sussistenza di responsabilità amministrativa per danno da disservizio, la Procura ha emesso invito a fornire deduzioni notificato il 19/9/2016, cui sono seguite deduzioni difensive depositate in data 22/11/2016.

Non avendo riscontrato un mutamento della ricostruzione complessiva della vicenda, la Procura ha proceduto alla citazione in giudizio del dott. Giuseppone, ritenendo sussistenti tutti i presupposti e gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

La Procura ha rilevato che i fatti illeciti oggetto di contestazione vennero commessi dall’anno 2000 all’anno 2008 e che, in tale periodo, il dott. Giuseppone aveva ricoperto le seguenti funzioni presso la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto:

  1. a) dal 1 novembre del 1997 al 31 dicembre del 2000: in assegnazione principale, quale Consigliere Capo Delegazione Veneto;
  2. b) dal 1 gennaio 2001 al 30 aprile 2004: in assegnazione principale, quale Consigliere assegnato presso la Sezione di Controllo per la Regione Veneto.
  3. d) dal 5 maggio 2004 al 15 luglio 2005: in assegnazione aggiuntiva presso la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

Ha, poi, osservato che i fatti illeciti descritti si sono concretizzati nel reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e che gli stessi hanno cagionato un danno patrimoniale da disservizio alla Corte dei conti. Le condotte illecite attribuite all’odierno convenuto, descritte nella sentenza di non luogo a procedere n. 1522/2015 del Tribunale Ordinario di Venezia, pronunciata in data 21/12/2015, sono connotate, secondo la Procura regionale, dall’elemento psicologico del dolo erariale e sarebbero ampiamente provate secondo quanto emerso dalle indagini penali e dai successivi accertamenti eseguiti dalla Procura regionale.

Ha, inoltre, rilevato la Procura che il Giudice penale ha riconosciuto che gli elementi acquisiti hanno consentito di ritenere attendibile la chiamata in correità effettuata da Mazzacurati nei confronti di Giuseppone, in quanto, da un lato, è emerso che, presso la Corte dei conti, vi era un soggetto sul quale il C.V.N. poteva contare per tutelare i propri interessi in merito ai progetti, ai finanziamenti ed alle iniziative imprenditoriali assunte, e ciò in vista del fatto che il C.V.N. era solito versare in nero consistenti somme di denaro, ammontanti a non meno di 300.000,00 euro all’anno, a tale soggetto, in modo da garantirsi una collaborazione costante del tipo descritto; dall’altro, che il predetto componente della Corte dei conti era ben conosciuto da Neri, che era il solo a curare i pagamenti indebiti su ordine di Mazzacurati, anche in vista del risalente rapporto di amicizia con Giuseppone, che aveva presentato a Mazzacurati, indicandolo come il magistrato della Corte dei conti al quale affluivano i pagamenti delle tangenti.

In merito alla formula definitoria del procedimento penale, la Procura ha ricordato che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato, ai sensi dell’art. 157, comma 6, c.p., quando quest’ultimo ha interesse a dimostrare l’infondatezza del quadro probatorio a proprio carico, cosa che non fece Giuseppone.

La Procura ha rilevato che la Corte Suprema di Cassazione, nella sentenza n. 27725/2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione pronunciata a beneficio del sig. Giuseppone, e che la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., postula il riconoscimento della manifesta infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente.

La Procura ha inoltre richiamato, a fini probatori, anche il procedimento penale n. 14/62411 R.G., instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti di Giuseppone, in ordine al conseguimento di redditi illeciti rilevanti a fini fiscali sottoponibili a tassazione.

Tanto premesso, la Procura ha rilevato che il materiale di un giudizio diverso da quello contabile ben può essere esaminato e valutato dal Giudice contabile, senza che ciò implichi la violazione delle regole processuali o del diritto di difesa di alcuno. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e preprocessuale penale, devono e possono costituire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull’esistenza dell’eventuale danno e delle conseguenti responsabilità.

In proposito, le argomentazioni contenute nelle pronunce rese in sede penale sarebbero concordi nella ricostruzione fattuale della vicenda e conterrebbero argomentazioni puntuali, dettagliate e ben supportate dalle risultanze processuali.

A ciò si aggiungono, secondo la Procura, gli ulteriori elementi di prova desumibili dalle audizioni di persone informate sui fatti, svolte dalla stessa procura regionale, da cui sono emersi importanti riscontri delle consistenti e perduranti tangenti destinate ad un esponente della Corte dei conti, negli anni di cui ai fatti illeciti in parola, al fine di rendere “fluido” il meccanismo di controllo e privo di alcun “intralcio” o “ritardo”.

Conclusivamente, secondo la Procura, la responsabilità di Giuseppone è rilevabile: 1) dalla ordinanza di misure cautelari del G.I.P. in data 31 maggio 2014; 2) dalla sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in data 21 dicembre 2015; 3) dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta riguardante Luciano Neri, il quale, pur se non ha mai “verbalmente” ammesso il coinvolgimento di Giuseppone, ha comunque “patteggiato” anche rispetto al capo di imputazione relativo alla dazione di tangenti a beneficio dello stesso, ammettendo, dunque, il coinvolgimento pieno di quest’ultimo e riconoscendo che lo stesso Giuseppone ha beneficiato di tangenti per anni, al fine di asservire la propria funzione a scopi di lucro personale; 4) dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 27725/2016 di manifesta inammissibilità del ricorso del sig. Giuseppone avverso la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione; 5) dagli atti del procedimento penale n.14/62411 instaurato presso la Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 74 del 2000; 6) dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 987-27-16 del 21/01/2016.

Inoltre, sempre a fini probatori, la Procura attrice ha, altresì, richiamato le dichiarazioni rese da Mazzacurati, Baita, Buson, Savioli, Pravatà ed altri, oltre alla relazione Mezzera, rinvenuta nel computer di Neri e modificata dal Consorzio nel mese di dicembre 2008, prima della pubblicazione della relativa delibera, avvenuta nel mese di febbraio 2009, dopo che l’Adunanza conclusiva della Sezione Centrale del Controllo sulla Gestione si era tenuta nell’ottobre 2008. Sul tema, la Procura ha ricordato che l’amministrazione sottoposta al controllo sulla gestione, prima della adunanza, può avere la disponibilità della relazione del Magistrato istruttore, al fine di rendere idonee e motivate controdeduzioni ed instaurare il contraddittorio, ma, dopo l’adunanza, è lo stesso relatore, sulla base delle osservazioni emerse e delle considerazioni di altri componenti del Collegio, a dover modificare la bozza di delibera. Il possesso di quest’ultima da parte del Consorzio e, soprattutto, la circostanza che le modifiche fossero state apportate dal Consorzio ed, in particolare, da Neri, appaiono di rilevante gravità.

Le condotte illecite contestate a Giuseppone hanno, pertanto, generato, ad avviso della Procura, un danno da disservizio per lesione delle regole che presidiano l’azione amministrativa, improntate a quei canoni costituzionali di buon andamento e di imparzialità e di cui costituiscono corollario i principi di efficienza, efficacia e di economicità, positivizzati nell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con particolare riferimento al danno da disservizio, arrecato alla amministrazione di appartenenza da Giuseppone, la Procura ha rilevato che esso si risolve nel pregiudizio recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell’apparato pubblico per il gravissimo sviamento di funzioni, connesso alle illecite condotte corruttive perpetrate nel corso del tempo.

Costituisce, quindi, danno da disservizio la spesa sostenuta per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività amministrativa, in essa comprendendo anche il costo per le retribuzioni erogate al dipendente infedele, in quanto non produttiva di congrui risultati in favore della collettività, nonché tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate.

Il danno da disservizio, come innanzi delineato, deriva, invero, dalla condotta dolosa di corruzione propria addebitata al convenuto Giuseppone che ha esercitato la funzione pubblica ricoperta, finalizzandola al perseguimento di benefici economici personali, piuttosto che al perseguimento dell’interesse pubblico.

Il danno in questione è stato dalla Procura quantificato facendo applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c., in misura pari al 50 % delle retribuzioni complessive percepite al netto nel periodo di riferimento e, cioè, in € 450.149,00.

La Procura, nella parte finale dell’atto di citazione, ha preso posizione sulle deduzioni difensive prodotte da Giuseppone, rilevando quanto segue:

Con riferimento alla questione pregiudiziale dello spostamento di competenza per le istruttorie e i giudizi contabili, nei quali un magistrato della Corte dei conti sia parte (art.18, comma 3, del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), la Procura ha sostenuto la competenza di questa Sezione, rilevando che l’invito è stato adottato quando il codice non era ancora in vigore, sicché, tenuto conto dello stringente rapporto di continuità esistente tra invito e citazione, tale circostanza rende vincolante la determinazione della competenza anche per il conseguente giudizio.

In relazione alla affermata inesistenza di un danno da disservizio, alla luce di quanto accertato dalla Commissione di indagine interna costituita dalla Corte dei conti (Decreto del Presidente n. 28 del 6 giugno 2014) a seguito della vicenda MO.SE., che ha concluso che non erano emersi elementi tali da far ritenere alterate le procedure di controllo attivate, la Procura ha rilevato che la Commissione in questione aveva svolto gli accertamenti di competenza valutando soltanto profili di carattere formale connessi all’esercizio della funzione di controllo e, comunque, senza verificare alcunché in ordine alla documentazione allegata agli atti trasmessi dall’ Amministrazione.

In merito alle altre osservazioni, la Procura ha rilevato che anche un minimo ritardo da parte degli uffici di controllo sarebbe stato pregiudizievole per il Consorzio; ha altresì richiamato i rapporti amicali tra le famiglie Neri e Giuseppone.

Quanto alla osservazione secondo cui il Neri, presumibilmente, avrebbe sottratto e tenuto per se tutti i soldi che gli venivano dati dai Consorziati per corrompere esponenti della Corte dei conti, la Procura si è richiamata a quanto affermato dal Giudice penale nella sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Con riferimento alla quantificazione del danno e relativamente alla questione che il dott. Giuseppone è stato a Venezia soltanto fino all’anno 2005, la Procura ha rilevato che il C.V.N era solito corrispondere tangenti anche a soggetti che avevano rivestito ruoli di potere e di influenza anche dopo che gli stessi soggetti avevano lasciato il luogo specifico, sia per comprare il silenzio, sia perché il loro ruolo rimaneva comunque sempre di spicco.

La Procura, ha inoltre, richiamato l’esito di una propria attività ispettiva eseguita in data 6/12/2016, presso la Sezione Regionale di Controllo Veneto, da cui è emerso che la Commissione di indagine aveva effettuato un controllo formale e non sostanziale sui rilievi e sugli atti sottoposti a controllo e che il dott. Giuseppone, durante il periodo in cui ha ricoperto le funzioni di Capo Delegazione e di Consigliere Delegato, aveva svolto un ruolo prioritario nell’esame degli atti del MO.SE..

In relazione al patrimonio del dott. Giuseppone, la Procura ha richiamato gli avvisi di accertamento, emessi dall’ Agenzia delle Entrate di Roma, a carico del dott. Giuseppone, per gli anni 2005-2008, e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 987-27-16 del 21/01/2016, in cui si afferma che possa ragionevolmente ritenersi provata, sia pur presuntivamente, la percezione da parte del ricorrente delle somme contestate.

Con comparsa di risposta depositata il 17 maggio 2017, si è costituito in giudizio il dott. Vittorio Giuseppone, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Giardino e Salvatore Sfrecola.

La difesa ritiene che la Procura non abbia fornito alcuna prova circa il danno da disservizio, non solo con riferimento alle conseguenze pregiudizievoli della condotta, ma anche in relazione alla sussistenza della condotta illecita, consistita, secondo l’accusa, nell’alterazione delle procedure di controllo preventivo di legittimità e di controllo sulla gestione.

16 e controllati dalla Sezione centrale del controllo e che gli atti sottoposti al controllo della Corte veneziana erano ripetitivi, sicché, superati i primi momenti di difficoltà, in prosieguo non erano emersi particolari motivi di illegittimità da rilevare.

In tema di controllo preventivo di legittimità, le affermazioni circa le presunte facilitazioni sono vaghe in quanto non vi è riferimento ad atti illegittimi che siano stati, ciononostante, ammessi al visto.

La difesa ha ritenuto di evidenziare, in particolare:

– che la necessità di accelerare i controlli è inesistente, posto che l’atto, in trenta giorni, diviene esecutivo ope legis (L. 340/2000);

– che l’esercizio del controllo è di competenza del consigliere delegato, su conforme parere del magistrato istruttore;

– che nessun atto risulta essere stato oggetto di accelerazione e che non risulta essere stato sentito il magistrato istruttore;

– che la stessa Corte dei conti, in sede ispettiva, ha accertato l’inesistenza di anomalie nei controlli, come risulta attestato dallo stesso Consiglio di Presidenza della magistratura contabile;

– che la ritenuta inadeguatezza della attività della Commissione di indagine interna, basata sul mancato esame degli atti presupposti ai provvedimenti sottoposti al controllo, non può essere affermata, in quanto anche la Procura, in sede di attività ispettiva presso la Sezione del controllo, ha omesso di acquisire tali atti, che sarebbero stati indispensabili al fine di provare la illiceità della condotta.

In relazione al controllo sulla gestione (relazione Mezzera), le affermazioni contenute nell’atto introduttivo dimostrerebbero, ad avviso della difesa, la estraneità del Giuseppone, in quanto il Consorzio si sarebbe limitato a fornire elementi di chiarimento, come avrebbe potuto chiarire il relatore, ove sentito sui fatti.

Il Consorzio, peraltro, era stato formalmente presente alla discussione pubblica della relazione e aveva, in tale sede, fornito il suo approfondito supporto con la collaborazione dei consulenti.

In ogni caso, il dott. Giuseppone non faceva parte del Collegio che approvò la relazione, tant’è che nessuna prova è stata fornita al riguardo in merito a sue ingerenze. Peraltro, il magistrato prestava servizio a Roma presso altra Sezione e mai aveva fatto parte della Sezione centrale del controllo sulla gestione.

Quanto al servizio prestato a Venezia dal dottor Giuseppone, la difesa ha rilevato che il magistrato cessò dalla assegnazione principale il 1° maggio 2004 e che l’assegnazione aggiuntiva sino al luglio 2005 fu assentita soltanto al fine di fargli completare le attività di controllo in itinere.

La difesa ha quindi messo in evidenza che le affermazioni discordanti di Baita e di Mazzacurati non hanno trovato riscontro nei successivi accertamenti e che le dichiarazioni rese dimostrerebbero notevoli incertezze con riferimento ai periodi temporali e al quantum delle dazioni, al ruolo del Neri, alla esclusività dei suoi rapporti con esponenti della Corte dei conti, al luogo in cui prestava servizio il convenuto. Anche le dichiarazioni di Baita sarebbero inattendibili, tenuto conto che non conosce i nomi degli esponenti della Corte contattati da Neri e il quantum delle dazioni.

L’atto introduttivo del giudizio, inoltre, avrebbe omesso di affrontare l’ipotesi che il denaro consegnato al Neri fosse stato dallo stesso trattenuto. Il Neri, infatti, prospettando l’intervento del Consorzio a favore di un magistrato, riceveva personalmente il denaro, senza che alcuno avesse avuto mai contezza della effettiva ricezione di tale denaro da parte di chicchessia. Peraltro, lo stesso Mazzacurati afferma che il Neri si sarebbe impossessato di una parte del denaro destinato a Giuseppone.

La difesa ha inoltre rilevato che gli accertamenti patrimoniali a carico del dott. Giuseppone hanno dato esito negativo. L’accertamento tributario richiamato dalla Procura, ancora sub iudice, nulla dimostrerebbe in quanto fondato su mere presunzioni.

La difesa ha quindi preso in esame le audizioni effettuate dalla Procura regionale, mettendo in evidenza gli elementi di inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese.

In relazione alla sentenza di patteggiamento del Neri, la difesa ha evidenziato l’abnormità della affermazione accusatoria secondo cui il predetto, nel patteggiare, avrebbe confermato la penale responsabilità di Giuseppone. Ha poi rilevato che il pagamento delle spese di alloggio a favore del Giuseppone, in occasione del matrimonio del figlio di Neri a Milano, risponde a prassi consolidata che, al contrario, dimostra che Giuseppone nulla aveva da temere dal suo rapporto con Neri. Ha, infine, rilevato che la comunicazione degli estremi di registrazione di atti non costituisce illecito in quanto la registrazione è l’atto con cui si rende pubblico l’esito di un procedimento.

La difesa ha, infine, preso posizione sulla competenza territoriale di questa Sezione con riferimento all’art. 18 del nuovo codice della giustizia contabile, rilevando la infondatezza della tesi sostenuta dalla Procura e la necessità che la competenza venga spostata, in ossequio all’art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale precostituito per legge, anche al fine di assicurare una pronuncia serena da parte di giudici che non devono essere influenzati da spirito di colleganza con il soggetto chiamato in giudizio.

In definitiva, la difesa ha chiesto la assoluzione del proprio assistito, pur insistendo nelle preliminari eccezioni di carenza di competenza del Giudice adito e di prescrizione.

All’odierna udienza, il Pubblico Ministero ha, in primo luogo, argomentato in ordine alle eccezioni sollevate dal convenuto, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione in quanto, in presenza di occultamento del danno, i termini decorrono dalla data del disvelamento dei fatti, avvenuto con l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, come affermato dalla Sezione con sentenza n. 28/2017. Ha, inoltre, affermato che il giudicato penale formatosi con la declaratoria di prescrizione non determina alcun effetto preclusivo in sede contabile.

In merito alla eccepita incompetenza territoriale, il PM ha richiamato il contenuto della disposizione innovativa introdotta dal codice di giustizia contabile (art. 18, 3 comma), rilevando che l’invito a dedurre, emesso prima della data di entrata in vigore del codice, deve ritenersi intimamente collegato all’atto di citazione, sia dal punto di vista contenutistico, sia per i termini perentori previsti per l’emissione dell’atto introduttivo del giudizio, sia per le preclusioni a svolgere ulteriore attività istruttoria dopo l’invito, sia per la disciplina attinente alla riservatezza degli atti.

Ciò determina, in via transitoria, la inapplicabilità della nuova normativa, dovendosi tenere conto della situazione esistente al momento della emissione dell’invito a dedurre, senza che possa avere influenza la modifica normativa sopraggiunta dopo la notifica dello stesso.

Il P.M. ha, inoltre, fatto riferimento anche alla ratio dell’art. 18, rilevando che Giuseppone ha lasciato la sede di Venezia da oltre 12 anni e che pertanto si è stemperato il rapporto di conoscenza con i magistrati della sede. Ha, altresì, evidenziato che la delega legislativa nulla aveva disposto in ordine allo spostamento della competenza per i giudizi riguardanti i magistrati e che la norma non sarebbe applicabile alle fattispecie anteriori al codice.

Nel merito, il P.M. ha rilevato che, ai sensi dell’art. 95 CGC, il Giudice, tenuto a valutare i fatti secondo il suo prudente apprezzamento, deve tenere conto di quanto emerso in sede penale e, in particolare, dalla sentenza del GIP, da cui emergono elementi probatori connotati da gravità, precisione e concordanza. Il P.M., inoltre, nel contestare tutte le argomentazioni difensive, ha richiamato la ritualità del riconoscimento fotografico di Giuseppone effettuato da Mazzacurati, ha rilevato che le dichiarazioni di Neri confermano che lo stesso interloquiva con Giuseppone su attività riferibili alla Corte dei conti e che Giuseppone fu da Neri ospitato a Milano a spese della società cui apparteneva. Ha richiamato, inoltre, il contenuto degli accertamenti patrimoniali, tutti documentati in atti.

Circa l’esito del giudizio tributario relativo all’avviso di accertamento per proventi illeciti, ha rilevato che la sufficienza degli elementi probatori affermata in quella sede processuale è sovrapponibile anche alla valutazione delle prove necessarie per l’affermazione della responsabilità amministrativa.

Quanto al danno erariale, ha rilevato che le condotte illecite evidenziate hanno violato il sinallagma contrattuale e determinato il mancato raggiungimento dei previsti risultati e che le dichiarazioni in atti attestano il rigore dei magistrati dell’Ufficio di controllo prima della assegnazione di Giuseppone, il quale, invece, omise di svolgere una attenta attività, come è possibile evincere dall’esame degli atti registrati (di particolare rilievo finanziario) e dai rilievi (a vuoto) effettuati ovvero dalle proposte di rilievo disattese; lo stesso, inoltre, omise di fare inserire tra i programmi di controllo sulla gestione l’attività svolta dal Magistrato alle Acque in ordine al MOSE. Inoltre, anche dopo il trasferimento da Venezia, Giuseppone continuò a favorire il Consorzio, come si rileva dagli SMS trasmessi a Neri circa la avvenuta registrazione di atti.

Conclusivamente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno nella misura indicata nell’atto di citazione, previo rigetto delle eccezioni pregiudiziali.

Il difensore del convenuto Giuseppone, avvocato Salvatore Sfrecola, ha preliminarmente chiesto che venga affermata la incompetenza territoriale della Sezione, ai sensi dell’art. 18, 3 comma , del CGC, norma attuativa del principio costituzionale di precostituzione per legge e di imparzialità del giudice e che configura una competenza funzionale inderogabile; sul punto, ha rilevato che nessuna norma transitoria disciplina la materia dello spostamento della competenza, con la conseguenza della immediata applicabilità della norma in questione.

Nel merito, ha rilevato la insussistenza del prospettato danno da disservizio, in carenza di qualsivoglia prova circa l’adozione di atti illegittimi da parte di Giuseppone, peraltro non esaminati dalla Procura e facilmente reperibili sul sito del CVN. Ha, peraltro, ribadito che il procedimento di controllo non si esaurisce nella attività del consigliere delegato, ma postula anche una approfondita attività istruttoria circa la legittimità degli atti, eseguita dal magistrato istruttore che riferisce al Consigliere formulando le proposte di propria competenza.

In ordine alla deliberazione della Sezione centrale del controllo sulla gestione, la difesa ha rilevato che nessun asserito aggiustamento è addebitabile a Giuseppone e che non sono stati acquisiti i verbali della adunanza, né si è ritenuto di sentire il cons. Mezzera, estensore della relazione.

L’avvocato Sfrecola ha, inoltre, rilevato che gli SMS non provano alcunché, che non si è indagato in merito ad eventuali responsabilità da parte di altri esponenti della Corte dei conti e che gli accertamenti patrimoniali non fanno emergere nulla di rilevante.

Ha concluso, quindi, ribadendo le eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, l’assoluzione del dottor Vittorio Giuseppone dalla domanda attrice.

Dopo una breve replica del PM, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve, preliminarmente, affrontare l’eccezione di difetto di competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale, sollevata dalla difesa del convenuto e, comunque rilevabile d’ufficio, in ossequio al disposto dell’ art. 101, comma 2, del codice di giustizia contabile (CGC), approvato con D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, secondo cui “il collegio … decide gradatamente le questioni pregiudiziali poste dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa”.

La difesa sostiene che le disposizioni recate dal nuovo codice di giustizia contabile non consentono a questo Giudice di pronunciarsi nei confronti dell’odierno convenuto, magistrato contabile in servizio, all’epoca dei fatti contestati, presso la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Veneto e, quindi, nell’ambito territoriale di competenza di questa Sezione giurisdizionale.

L’art. 18, comma 3, del Codice di giustizia contabile espressamente sancisce che “La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell’ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice”.

Osserva il Collegio che la norma in questione rappresenta una assoluta novità per il processo contabile; il regolamento di procedura per i giudizi dinnanzi la Corte dei conti (RD 13 agosto 1933 n. 1038), abrogato con l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, non conteneva una disposizione che consentisse la rimessione ad altro giudice dei giudizi riguardanti magistrati contabili attualmente in servizio o precedentemente assegnati nella sede del giudice adito; peraltro, la possibilità di rinvio alle norme del codice di procedura civile, contenuta nell’art. 26 del regolamento, non avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 30 bis, comma 1, del codice di procedura civile, in considerazione della portata di tale norma, applicabile soltanto nell’ambito dell’ordinamento giudiziario ordinario.

L’art. 30 bis, comma 1, del codice di procedura civile (norma introdotta con L. 2 dicembre 1998 n. 420), dispone che “Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale”.

La disposizione, infatti, non avrebbe potuto trovare applicazione nel processo contabile, in considerazione della diversa organizzazione territoriale della giustizia contabile, operante a livello regionale e non distrettuale; in buona sostanza, per l’individuazione del giudice contabile competente non avrebbero potuto spiegare effetti le tabelle richiamate dall’art. 30 bis che individuano, quale giudice competente, quello avente sede nel capoluogo di un distretto di Corte d’appello espressamente individuato.

L’art. 18, comma 3, del codice della giustizia contabile ha posto, quindi, rimedio ad un evidente vuoto normativo, in attuazione dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che ha conferito delega al Governo per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale dei giudizi contabili, da effettuare anche tramite disposizioni innovative, coerenti con i principi costituzionali del giusto processo e di imparzialità e terzietà del giudice, conformate alle norme del codice di procedura civile espressione di principi generali.

L’introduzione dell’art. 18, comma 3, ancorché lo specifico contenuto non sia stato espressamente previsto dalla legge di delega, risponde pienamente alle previste esigenze di adeguamento, in quanto si pone in linea con le analoghe disposizioni previste in tutti gli altri ambiti processuali, destinate a salvaguardare la serenità e l’imparzialità del giudice, evitandogli il disagio di decidere nei confronti di un magistrato che eserciti o abbia esercitato le proprie funzioni nello stesso ambito di appartenenza e garantendo, quindi, un’effettiva eguaglianza tra le parti, con l’eliminazione, in radice, di ogni sia pur minimo motivo di sospetto di imparzialità del giudicante, nella prospettiva dell’attuazione dei principi di imparzialità e terzietà della giurisdizione (art. 104 costituzione e 6 CEDU), che hanno pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo, pur nella diversità di disciplina connessa alle sue peculiarità (Corte Costituzionale, n. 444/2002; Cassazione, n.8318/2002).

L’art. 18, comma 3, del codice della giustizia contabile, nella sua formulazione, richiama l’art. 11 del codice di procedura penale nella parte in cui, testualmente, dispone che “i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge”.

La disposizione prevede, infatti, lo spostamento di competenza, diversamente alla omologa disposizione del codice di rito civile, non solo per il giudizio riguardante un magistrato che svolge “in atto” funzioni nella sede del giudice adito, ma anche per il magistrato che le esercitava “al momento del fatto”. L’art. 18, comma 3, CGC ha recepito la disciplina processualpenalistica in una condivisibile ottica che assegna al processo contabile, attivato dall’ azione obbligatoria affidata al P.M., la tutela di interessi pubblici generali, al pari del processo penale, diversamente da quanto avviene, nella generalità dei casi, nel giudizio civile.

La norma in questione, pertanto, introduce una ipotesi di competenza territoriale inderogabile e prevede lo spostamento di competenza, a favore della sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al Codice, per i giudizi riguardanti un magistrato della Corte dei conti che esercita o esercitava le proprie funzioni al momento dei fatti o della domanda nell’ambito territoriale appartenente alla Sezione cui sarebbe stata attribuita la competenza secondo le regole generali di distribuzione della competenza.

Ciò premesso, questo Giudice deve verificare se la norma debba trovare applicazione, ratione temporis, nel presente giudizio.

L’art. 3 del D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, che ha approvato il codice della giustizia contabile, ha stabilito la sua entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 7 settembre 2016; conseguentemente il codice è entrato in vigore il 7 ottobre 2016 e nessuna disposizione, contenuta nell’allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del d.lgs. 174/2016, disciplina diversi termini di entrata in vigore dell’art. 18, comma 3, del CGC.

Osserva il Collegio che l’art. 5 del codice di procedura civile, in ordine al momento determinante della giurisdizione e della competenza, testualmente recita: “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.

La norma in questione, modificata dall’art. 2 della legge 353/1990, al fine della individuazione del momento determinativo della giurisdizione e della competenza, attribuisce quindi rilievo, oltre che allo stato di fatto, anche alla legge vigente al momento della domanda.

Nel rito contabile vi è una analoga norma (art. 13 CGC), riguardante soltanto la giurisdizione e non la competenza; pertanto, in carenza di espressa norma che individui il momento determinativo della competenza territoriale, deve trovare applicazione l’art. 5 del c.p.c., applicabile al processo contabile in virtù dell’art. 7, comma 2, del CGC, secondo cui, per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile che siano espressione di principi generali.

Ciò posto, il Collegio rileva che la proposizione della domanda, nel processo contabile, si nperfeziona, ai sensi dell’art. 86 CGC, con il deposito dell’atto di citazione nella segreteria della Sezione giurisdizionale, in quanto da tale momento, con l’adizione del giudice, si instaura il rapporto processuale (Sez. II, 16 maggio 1994 n. 123).

Pertanto, poiché l’atto di citazione in giudizio è stato depositato nella segreteria della Sezione giurisdizionale il 22 dicembre 2016 e, quindi, dopo la data di entrata in vigore del codice, deve ritenersi applicabile la “legge vigente al momento della proposizione della domanda” e, quindi, l’art. 18, comma 3, del codice di giustizia contabile, che prevede lo spostamento di competenza territoriale anche per i giudizi a carico di magistrati contabili che abbiano commesso l’asserito contestato illecito nell’ambito territoriale regionale in cui ha sede il giudice adito.

La Procura attrice, sia nell’atto introduttivo del giudizio che in sede di discussione orale, ha diffusamente argomentato, sostenendo la inapplicabilità dell’art. 18, comma 3 CGC, al presente giudizio.

In particolare, ha rilevato che l’invito a dedurre è stato emesso il 15 settembre 2016 e notificato il 19 settembre 2016, quando il Codice non era ancora entrato in vigore, con la conseguenza che lo stringente rapporto di continuità esistente tra invito a dedurre e atto di citazione, con riferimento al contenuto e ai termini per il deposito, renderebbe vincolante la determinazione della competenza anche per il conseguete giudizio.

Il Collegio osserva che, correttamente, la Procura ha iniziato e portato a compimento l’attività istruttoria e pre – processuale sino alla adozione dell’atto di citazione, perché vincolata da termini il cui decorso ebbe inizio prima del deposito dell’atto di citazione; non altrettanto condivisibile è la tesi secondo cui anche il giudice dovrebbe ritenersi vincolato alla regole di competenza vigenti sotto l’impero del regolamento di procedura, abrogato all’atto della proposizione della domanda giudiziale.

Al riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sull’art. 30 bis del codice di procedura civile, secondo cui la competenza territoriale inderogabile in questione è talmente “forte” da derogare qualsiasi altro foro altrimenti previsto dallo stesso codice processuale ed è immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della data di entrata in vigore della legge (Cass. n.7119/2002, n.2672/2004 e n.3533/2008). Peraltro, la stessa Cassazione ha affermato, in tema di azione di risarcimento di danni arrecati da un magistrato, che ove il magistrato stesso sia stato trasferito nel distretto di appartenenza dell’ufficio giudiziario investito della cognizione della controversia di cui egli sia parte, si determina, ai sensi dell’art. 30 bis c.p.c., un ulteriore spostamento di competenza, anche se il giudizio che lo riguarda sia già in fase di impugnazione (Cass. 17982/2014) e, perciò, in fase ben più avanzata del presente giudizio, ancora non iniziato alla data di entrata in vigore del codice.

Il PM, in sede di discussione orale, ha fatto riferimento anche alla ratio dell’art. 18, rilevando che il dott. Giuseppone ha lasciato la sede di Venzia da oltre 12 anni e che, quindi, non residuerebbe alcuna esigenza di spostamento ad altra sede. Il Collegio rileva, al riguardo, che tale affermazione contrasta con la lettera dell’art. 18, comma 3, che testualmente prevede lo spostamento di competenza territoriale anche per il giudizio a carico del magistrato che esercitava le funzioni “al momento dei fatti “ nella sede competente ai sensi del comma 1, senza alcun riferimento al tempo trascorso dal suo trasferimento o all’eventuale collocamento in quiescenza;

osserva, inoltre, il Collegio che lo strumento processuale in questione non presuppone, come nell’ipotesi della ricusazione, che il giudice sia sospectus e quindi inhabilis in relazione al rapporto che lo lega ai protagonisti della causa, ma che lo sia in relazione all’ambiente di lavoro rispetto al quale l’organo giurisdizionale deve giudicare una determinata causa. Non può trascurarsi al riguardo che l’ambito cognitivo di questo Giudice, nel presente giudizio, imporrebbe, seppure per incidens, come peraltro sollecitato da entrambe le parti processuali, valutazioni (anche positive) in merito alla partecipazione ai procedimenti di controllo di altri magistrati in servizio presso questa sede regionale o che lo erano all’epoca dei fatti.

Il Collegio ritiene parimenti infondata l’osservazione del PM secondo cui la delega legislativa nulla aveva disposto in ordine allo spostamento della competenza per i giudizi riguardanti i magistrati, in quanto il precetto contenuto nell’articolo 18, comma 3, del Codice, come precedentemente rilevato, risponde alla esigenza di adeguamento ai principi generali del codice di procedura civile e ai principi costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice imposta dalla legge di delega.

Altrettanto infondata è l’osservazione secondo cui la norma non sarebbe applicabile alle fattispecie anteriori al codice. Il Collegio, pur avendo già richiamato al riguardo l’efficacia vincolante dell’art. 5 del codice di procedura civile, nella parte in cui impone di determinare la competenza con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, nonché la giurisprudenza della Corte di cassazione circa la immediata applicabilità dell’omologo art.30 bis c.p.c. ai giudizi in corso, non può ignorare che la carenza di disciplina in materia ingenerava già in passato non pochi dubbi di incostituzionalità della omessa previsione, che avrebbe imposto a questo giudice di adottare le opportune determinazioni, ove il legislatore non fosse intervenuto (Corte cost.le n.415/1995).

Tutto ciò premesso, questa Sezione, ritenendo la propria incompetenza territoriale inderogabile, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del codice di giustizia contabile, indica, ai sensi del successivo art. 20 CGC, quale giudice competente, con riguardo alla tabella A, allegata al codice, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige – sede di Trento, dinnanzi al quale la causa, nell’attuale stato e con salvezza degli atti adottati in sede istruttoria, dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza alle parti del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto

DICHIARA

il proprio difetto di competenza territoriale in ordine al presente giudizio, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Codice di giustizia contabile

INDICA

quale Giudice competente, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige – Sede di Trento

FISSA

per la riassunzione della causa dinnanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige – Sede di Trento il termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Così provveduto a Venezia nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2017.

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